Sentenza n. 1675/2026 - Torino, Sezione 3
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA: di 2 sentenze rese dai Tribunali di Torino, aditi quali Giudici del Lavoro (doc. 1-2: sentenze), recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.475,94 comprensivi di spese ed oneri di legge PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA ALL'ESECUZIONE dei suddetti titoli con conseguente pagamento degli importi dovuto oltre interessi e rivalutazione, come meglio descritti e calcolati nello specifico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di due sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, recanti condanna al pagamento di spese legali per complessivi euro 2.475,94
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore di spese legali)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 2076 e n. 2077 del 2025, passate in giudicato e ritualmente notificate, con le quali il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere al difensore distrattario delle parti ricorrenti la somma complessiva di euro 2.475,94 a titolo di compensi professionali. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese del giudizio. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali era decorso. Il Ministero si è costituito, mentre l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero a due giudicati del giudice ordinario, ritenendo la pretesa documentata, fondata su titoli passati in giudicato e non adeguatamente contestata. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base ai titoli, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese aventi titolo nelle sentenze, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso. Il giudice ha precisato che i conteggi del creditore non sono vincolanti quanto alla determinazione del capitale residuo e degli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con incarico da esercitare entro 60 giorni dall'investitura da parte del creditore, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 oltre accessori e contributo unificato se dovuto. La sentenza dispone infine la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non vi abbia adempiuto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'attestazione del passaggio in giudicato delle sentenze del giudice ordinario.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Impongono di verificare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione oltre quanto risulti dal titolo e dalla legge.
art. 23 c.p.a.
Consente al ricorrente di stare in giudizio personalmente nei casi previsti dalla disposizione.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'onere del contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, l'inerzia dell'amministrazione statale nell'esecuzione di un titolo giudiziale pecuniario integra inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare il pagamento entro un termine e a nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce ex novo il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti risultanti dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati; pertanto, i conteggi del creditore, specialmente quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano l'amministrazione se devono essere verificati alla luce dei parametri legali applicabili.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente l'importo dovuto e di adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione del giudicato; quando tali attività rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico commissariale.
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