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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41750/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Ancona, della condanna inflitta in giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Macerata. L'imputato era stato dichiarato colpevole di plurime truffe (consumate e tentate) e di sostituzione di persona, in concorso con Giorgio Principi, con conseguente applicazione della continuazione e diminutivo del rito. Con il ricorso il difensore ha articolato plurimi motivi: censura della carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello su vari capi (art. 606 lett. e) c.p.p.), contestazione dell'applicazione del concorso di persone ex art. 110 c.p. e della qualificazione dei fatti (art. 640 e art. 494 c.p.), contestazione della mancanza di prova dell'identificazione e della partecipazione dell'Ouchenane (telefoni, riconoscimenti fotografici, presenze in concessionarie), richiesta del riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e censura della quantificazione della pena (eccessività, aumenti per continuazione) e del diniego della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: diversi profili del ricorso sono risultati aspecifici e meramente volti a riesaminare il merito e la valutazione probatoria (cosa non consentita in sede di legittimità); il ricorso cumulava vizi differenti della motivazione rendendo aspecifici i motivi ai sensi delle norme di procedura penale. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito, richiamando la doppia motivazione conforme (sentenza di primo grado e di appello) e la possibilità per la Corte territoriale di rinviare per relationem alla motivazione del primo giudice. In particolare la Corte ha ritenuto sufficienti e convergenti gli elementi probatori indicati dai giudici di merito (riprese video, tabulati telefonici, riconoscimenti, riscontri dalle banche dati e collegamenti con soggetti già segnalati) per l'identificazione e per l'attribuzione di un contributo attivo dell'Ouchenane alle truffe. Ha inoltre affermato la correttezza del fatto che il reato di sostituzione di persona (art. 494) possa concorrere con la truffa (art. 640) e ha ritenuto legittima la motivazione del diniego delle attenuanti generiche e della misura della pena, respingendo le doglianze sull'entità e sugli aumenti per continuazione. Di conseguenza la condanna confermata in sede di merito resta operante e il ricorso viene inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La Corte ricorda che la denuncia cumulativa e indifferenziata di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e di vizi della motivazione rende i motivi aspecifici e il ricorso inammissibile; il ricorrente deve specificare su quale profilo la motivazione manchi o sia contraddittoria.

  • art. 606 c.p.p. lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Invocato per censurare l'erronea applicazione della legge penale; la Corte valuta che le doglianze di diritto risultano generiche o non fondate rispetto alla ricostruzione compiuta.

  • art. 581 c.p.p. comma 1 lett. c)

    art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato in relazione all'inammissibilità del ricorso per aspecificità dei motivi; norma sulla declaratoria di inammissibilità per vizi formali degli atti introduttivi.

  • art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)

    art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato analogamente per la sanzione di inammissibilità del ricorso in cassazione per aspecificità delle censure.

  • art. 110 c.p.

    La Corte afferma che la partecipazione al reato non richiede la presenza nel momento consumativo se sussiste un contributo attivo e diretto; quindi il concorso di persone può essere correttamente applicato anche quando l'imputato non risultava presente nel momento finale ma aveva un ruolo operativo.

  • art. 640 c.p.

    Norma che disciplina la truffa; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione dei fatti come truffa alla luce delle modalità ingannevoli e dell'alterazione dei documenti per ottenere beni/movimenti patrimoniali.

  • art. 494 c.p.

    Norma sulla sostituzione di persona; la Corte ha ribadito che il reato di sostituzione di persona può concorrere formalmente con la truffa, essendo tutelati beni giuridici diversi (fede pubblica e patrimonio).

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando manca un elemento positivo decisivo, potendo il giudice basare il rifiuto su motivazione non manifestamente illogica anche in assenza di analisi di tutti gli elementi favorevoli.

  • art. 133 c.p.

    Richiamata come riferimento alle circostanze rilevabili per la concessione di benefici e riduzioni; la Corte osserva che la mera presenza di un elemento valutabile non è sempre sufficiente se non ritenuto decisivo dal giudice del merito.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito presentare motivi aspecifici, cumulativi o promiscui: ogni lamentela sulla motivazione deve essere specifica e indicare esattamente quale profilo si contesta.
  • Quando vi è una doppia motivazione conforme (sentenza di primo grado e sentenza di appello), la Corte d'appello può legittimamente rinviare per relationem alla motivazione del primo giudice e la Cassazione valuta la motivazione complessiva così formata.
  • La Cassazione non è sede di riesame del merito: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle prove materiali o dei fatti sono inammissibili se si limitano a sollecitare un diverso apprezzamento.
  • L'identificazione dell'imputato può essere fondata su un insieme di indizi convergenti (videoriprese, tabulati telefonici, riconoscimenti e riscontri da banche dati); la valutazione combinata di tali elementi può essere ritenuta sufficiente dal giudice di merito.
  • La partecipazione al reato (concorso di persone ex art. 110 c.p.) non richiede necessariamente la presenza al momento consumativo se è dimostrato un contributo attivo alle condotte delittuose.
  • Il reato di sostituzione di persona (art. 494) può concorrere formalmente con la truffa (art. 640) per la diversezza dei beni giuridici protetti; le condotte possono integrare contestualmente entrambe le fattispecie.
  • Il rifiuto delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi idonei a giustificare la concessione; il giudice non è obbligato a elencare o valutare ogni singolo elemento favorevole se indica quelli ritenuti decisivi.
  • Per ottenere l'annullamento in Cassazione è necessario indicare quali specifiche parti della motivazione sono carenti, contraddittorie o manifestamente illogiche e dimostrare l'incidenza di tale vizio sull'esito del giudizio.

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