Cassazione Civile, Ordinanza n. 01629/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio recuperava IVA indebitamente detratta per difetto di inerenza, relativa agli anni 2004 e 2005, in relazione a costi sostenuti per la ristrutturazione di alcuni fabbricati rurali insistenti sui fondi rustici condotti in affitto. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo insussistente l'inerenza perché l'attività di agriturismo, alla cui futura apertura la ristrutturazione era stata finalizzata, non era mai iniziata almeno fino al 2008. In cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 19-bis1 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 168-bis e 176 della Direttiva 2006/112/CE, sostenendo che i lavori di ristrutturazione di un bene, anche di terzi, ineriscano all'impresa anche se l'utilizzo non sia attuale o l'attività non sia ancora iniziata; solo la cessazione dell'impresa o il mutamento di destinazione dell'immobile avrebbero potuto escludere la detrazione IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio, elaborato dalla giurisprudenza eurounitaria e dalle Sezioni Unite, secondo cui il diritto alla detrazione IVA è generale e spetta anche per lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sussista un nesso di strumentalità, anche solo potenziale o prospettico, con l'attività d'impresa o professionale, pure se poi l'attività non venga concretamente esercitata per cause non imputabili al contribuente. Tuttavia, ha ritenuto corretta la decisione di merito perché, nel caso concreto, a distanza di circa dieci anni dai costi sostenuti, la contribuente non deduceva nemmeno l'effettivo avvio dell'attività di agriturismo né allegava un impedimento incolpevole che ne avesse impedito l'avvio. La soccombenza ha comportato la condanna alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come base normativa del diritto alla detrazione IVA; nel caso concreto la detrazione è negata per difetto di inerenza dei costi rispetto all'attività d'impresa.
art. 19-bis1 d.P.R. n. 633/1972
È invocato dalla ricorrente insieme all'art. 19 per sostenere la detraibilità dell'IVA sui costi di ristrutturazione; la Corte non ne trae una diversa conclusione rispetto al requisito dell'inerenza.
artt. 168-bis e 176 della Direttiva 2006/112/CE
Sono richiamati dalla ricorrente a sostegno della portata generale del diritto alla detrazione; la Corte li legge in coerenza con la giurisprudenza UE, ma esclude la detrazione per mancanza nel caso concreto del nesso di strumentalità effettivamente spendibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale indicata quale parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione IVA ha portata generale e può essere negato solo in circostanze eccezionali; tuttavia presuppone sempre un nesso di strumentalità tra il costo sostenuto e l'attività d'impresa o professionale.
- La detrazione IVA può spettare anche per lavori su immobili di proprietà di terzi e anche quando l'attività cui i lavori sono finalizzati sia solo potenziale o di prospettiva, purché non manchi il collegamento funzionale con l'attività economica e l'eventuale mancato avvio dipenda da cause estranee al contribuente.
- L'onere di provare l'inerenza del costo, intesa come esistenza della spesa, fatti giustificativi e concreta destinazione alla produzione, incombe in prima battuta sul contribuente.
- La mera sproporzione o antieconomicità della spesa non basta di per sé a escludere l'inerenza, ma può costituire indizio, valutabile insieme agli altri elementi, dell'assenza di connessione tra costo e attività d'impresa.
- Se, a notevole distanza di tempo dal sostenimento dei costi, il contribuente non allega nemmeno l'effettivo avvio dell'attività programmata né un impedimento incolpevole, la mancata prova del nesso di strumentalità giustifica il diniego della detrazione.
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