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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16888/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

I ricorrenti, già dipendenti di un gruppo elettrico e poi pensionati, chiedevano l'accertamento del diritto a mantenere la riduzione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica prevista dalla disciplina collettiva vigente durante il rapporto di lavoro, con conseguente ripristino del beneficio e pagamento delle somme corrispondenti allo sconto non goduto tra la revoca e il ripristino. Sostenevano che il beneficio avesse natura retributiva e fosse entrato stabilmente nel loro patrimonio, quindi sottratto alla successiva contrattazione collettiva e insensibile al recesso datoriale; denunciavano inoltre la nullità/inefficacia della disdetta del 12 ottobre 2015, perché limitata alla sola disciplina delle agevolazioni tariffarie, la mancanza di rappresentanza delle organizzazioni sindacali rispetto ai singoli pensionati, e l'idea che le certificazioni/attestazioni consegnate al pensionamento avessero novato la fonte dell'obbligo, incorporando definitivamente lo sconto nel trattamento individuale. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittima la disdetta del 2015 e il successivo accordo del 27 novembre 2015 che prevedeva la cessazione del beneficio dal 31 dicembre 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti analoghi: l'agevolazione tariffaria non ha natura retributiva/corrispettiva in rapporto alla prestazione lavorativa del singolo; non costituisce un diritto quesito entrato stabilmente nel patrimonio dei lavoratori; le clausole collettive che la prevedevano non si incorporavano nel contratto individuale; in assenza di una clausola di salvaguardia, la successiva disciplina collettiva e la disdetta aziendale erano efficaci e consentite per rapporti a tempo indeterminato. Conseguentemente sono state confermate la legittimità della cessazione del beneficio e la condanna dei ricorrenti alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso, tutti formulati come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 36 Cost.

    La Corte esclude che l'agevolazione tariffaria in contestazione abbia natura retributiva e quindi rientri nella garanzia di proporzionalità e sufficienza della retribuzione.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte nega che il beneficio abbia funzione corrispettiva della prestazione lavorativa.

  • art. 2121 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel primo motivo; non viene valorizzato dalla Corte a sostegno della pretesa.

  • art. 48 T.U.I.R.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al trattamento fiscale del beneficio; la Corte precisa che il rilievo fiscale non incide sulla qualificazione civilistica del beneficio.

  • art. 51 T.U.I.R.

    Richiamato dai ricorrenti; la Corte osserva che l'inclusione nel CUD o l'assoggettamento a IRPEF non prova la natura retributiva del beneficio.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato per contestare il recesso; la Corte afferma che, per i rapporti collettivi a tempo indeterminato, il recesso unilaterale è in linea di principio ammesso.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato anche nel secondo motivo; la Corte esclude che lo sconto tariffario costituisca parte del compenso individuale consolidato.

  • art. 33 c.c.n.l. del 21.2.1989

    Disposizione collettiva invocata quale fonte originaria del beneficio; la Corte la considera parte di una successione di discipline collettive non cristallizzate nel contratto individuale.

  • artt. 1372 e 1373 c.c.

    Richiamati per sostenere l'illegittimità del recesso parziale; la Corte ritiene invece che la disdetta fosse consentita, non essendo il vincolo collettivo perpetuo.

  • art. 46 del contratto collettivo del 21.2.1989

    Richiamato dai ricorrenti come fonte della disciplina originaria; la Corte ne ricostruisce la successione e il superamento per effetto delle discipline successive.

  • art. 55 dei contratti collettivi 24.7.2001, 18.7.2006, 5.3.2010, 18.2.2013

    Richiamati per sostenere che il recesso dovesse investire l'intero accordo; la Corte non accoglie tale impostazione.

  • artt. 1387, 1388, 1392, 1399 c.c.

    Richiamati per il dedotto difetto di rappresentanza sindacale; la Corte respinge la censura rilevando che la disciplina collettiva non si era incorporata nel contratto individuale e che non risultava una clausola di salvaguardia in favore dei pensionati.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato per sostenere una novazione della fonte dell'obbligo tramite la certificazione consegnata al pensionamento; la Corte esclude che documenti unilaterali possano integrare una volontà novativa idonea a cristallizzare il beneficio.

  • art. 1333 c.c.

    Richiamato in relazione alla pretesa incorporazione del beneficio nel trattamento individuale; la Corte non ravvisa alcun effetto novativo o costitutivo in tal senso.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per giustificare il rinvio ai precedenti conformi e all'uniforme interpretazione della legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Un'agevolazione collettiva riconosciuta in funzione del rapporto di lavoro non è automaticamente retribuzione: per qualificarla come tale occorre che sia correlata, in modo diretto, alla quantità o qualità della prestazione resa dal singolo lavoratore.
  • Le clausole dei contratti collettivi non si incorporano, di regola, nel contratto individuale come diritti quesiti: la loro conservazione nel tempo dipende da una specifica volontà delle parti collettive o da clausole di salvaguardia.
  • In assenza di un termine predeterminato di efficacia, un regolamento collettivo di durata può essere oggetto di disdetta/recesso; il vincolo non può protrarsi indefinitamente, dovendo la disciplina collettiva adattarsi all'evoluzione del contesto socio-economico.
  • I diritti dei lavoratori derivanti dalla disciplina collettiva precedente restano intangibili solo se già entrati nel patrimonio del lavoratore come corrispettivo di prestazioni già rese o di fasi del rapporto già esaurite; altrimenti la posizione è una mera aspettativa.
  • La qualificazione fiscale di un emolumento o beneficio non è decisiva per la sua qualificazione civilistica nel rapporto di lavoro, poiché il criterio tributario risponde a finalità proprie e non vincola l'assetto negoziale tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoroContratti
IstitutiBuona fede e correttezza

Testo integrale

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