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Sentenza

Sentenza n. 1576/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot. 12826 del 05.06.2026, trasmesso via PEC in pari data, con il quale la Capitaneria di Porto di Rimini – Servizio Personale marittimo, Attività marittime e Contenzioso – Sezione Demanio e Contenzioso, ha rigettato l’istanza di accesso presentata dal CO.GE.MO. Rimini in data 29.04.2026. e per l’accertamento del diritto di accesso ai documenti indicati nella suddetta istanza.

Giustizia amministrativa202600911

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare i motivi di legittimità né decidere nel merito il diritto di accesso. La cooperativa controinteressata ha accettato la rinuncia; il Ministero ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Spese compensate.

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego della Capitaneria di Porto di Rimini sull’istanza di accesso documentale presentata il 29 aprile 2026

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il consorzio ha impugnato il provvedimento del 5 giugno 2026 con cui la Capitaneria di Porto di Rimini aveva respinto la richiesta di accesso ai documenti presentata il 29 aprile 2026, domandando anche l’accertamento del diritto di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Ha dedotto articolati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. Il Ministero e la cooperativa controinteressata si sono costituiti eccependo l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso. Prima della decisione di merito, il consorzio ha rinunciato ritualmente al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Considerato che, pertanto, deve allo stato dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 35 co. 2, lett. c) c.p.a. con compensazione delle spese di lite atteso l’accordo manifestato dalle parti.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l’estinzione del giudizio; nel caso concreto, le spese sono state compensate in ragione dell’accordo delle parti.

  • art. 116 c.p.a.

    con il ricorso in esame l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo articolati motivi di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo l’accertamento ai sensi dell’art. 116 c.p.a. del diritto di accesso ai documenti richiesti con l’istanza di accesso del 29 aprile 2026;

    La disposizione è indicata quale base processuale della domanda di accertamento del diritto di accesso; il TAR, tuttavia, non ha deciso tale domanda nel merito a seguito della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo

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