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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08693/2026 del 07/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, che gestiva una clinica privata, aveva presentato nel 1997 alla Regione una domanda di accreditamento sanitario, ottenendone l’accoglimento solo nel 2006. Sosteneva che il ritardo fosse dipeso da condotta colposa o dolosa dell’amministrazione regionale, la quale avrebbe rinviato ingiustificatamente la decisione sulla domanda. Deduceva di aver erogato nel frattempo prestazioni sanitarie senza addebitarne il costo ai pazienti e ricevendo dalla Regione il rimborso del solo 50% del costo delle prestazioni; chiedeva quindi il risarcimento del danno e, in subordine, l’indennizzo ex art. 2041 c.c. La società ricorreva in cassazione contro la sentenza d’appello che aveva confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la sua era domanda risarcitoria per inerzia e scorrettezza della P.A., lesiva dell’affidamento, e non per illegittimo esercizio di potere provvedimentale.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato il motivo unico di ricorso e hanno confermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Hanno affermato che l’accreditamento di una struttura sanitaria privata integra una concessione, non una autorizzazione, perché comporta valutazioni discrezionali della P.A. sulla funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria e sull’attività svolta; di conseguenza, al tempo della proposizione della domanda, la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice amministrativo. Hanno inoltre escluso che la fattispecie potesse essere qualificata come danno da lesione dell’affidamento incolpevole, mancando un provvedimento amministrativo già adottato e solo successivamente rivelatosi illegittimo: la società lamentava invece il mero mancato rilascio futuro dell’accreditamento. Il ricorso è stato rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    richiamato solo come domanda subordinata di arricchimento senza causa; non è il fondamento accolto della decisione, che resta centrata sulla giurisdizione.

  • art. 8-quater d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502

    subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti

    l’accreditamento sanitario è qualificato come provvedimento concessorio, fondato su valutazioni discrezionali della pubblica amministrazione.

  • art. 8-quinquies d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 502

    menzionato per descrivere il rapporto che segue all’accreditamento, quale presupposto per stipulare contratti con le ASL.

  • artt. 4 e 7 l. 6 dicembre 1971 n. 1034

    indicate come base del riparto di giurisdizione, a favore del giudice amministrativo, per la domanda proposta all’epoca della instaurazione del giudizio.

  • art. 133 d. lgs. 2 luglio 2010 n. 104

    si afferma che non ha innovato, sul punto, rispetto al regime precedente della giurisdizione esclusiva.

  • art. 33, secondo comma, lettera e), d. lgs. 31 marzo 1998 n. 80

    richiamato per la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie sulla gestione dei pubblici servizi, inclusa l’assistenza sanitaria.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    norma posta a base della condanna alle spese di legittimità secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    richiamato nella liquidazione delle spese forfettarie.

Massime di principio

  • L’accreditamento di una struttura sanitaria privata, quando richiede valutazioni sulla funzionalità rispetto alla programmazione sanitaria e sui risultati dell’attività svolta, ha natura concessoria e non di mera autorizzazione.
  • La domanda di risarcimento del danno derivante dal mancato o ritardato accreditamento di una struttura sanitaria privata appartiene, al ricorrere dei presupposti di giurisdizione esclusiva, al giudice amministrativo e non al giudice ordinario.
  • Il danno da lesione dell’affidamento incolpevole presuppone, di regola, l’esistenza di un provvedimento amministrativo già adottato e solo successivamente rivelatosi illegittimo, annullato o revocato; non è sufficiente la mera aspettativa del privato all’adozione futura di un provvedimento favorevole.
  • L’azione risarcitoria per affidamento leso e la semplice doglianza per inerzia della P.A. non sono sovrapponibili: la prima richiede un affidamento su un atto esistente e apparentemente legittimo, la seconda riguarda il mancato esercizio del potere o il ritardo nel suo esercizio.
  • In materia di pubblici servizi, incluse le prestazioni sanitarie, le controversie che investono la gestione e l’esercizio di poteri pubblici collegati all’organizzazione del servizio possono ricadere nella giurisdizione amministrativa esclusiva.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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