Sentenza n. 4835/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari collegiali e monocratiche ex art. 56 c.p.a.: del provvedimento di cui alla nota del 17 luglio 2025, prot. n. 32469, trasmesso in data 18 luglio 2025 tramite la Questura di Napoli, con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servio Funzionari ha opposto diniego all'istanza del 5 maggio 2025 presentata dal Commissario -OMISSIS- per la concessione del collocamento in posizione di fuori ruolo ex articolo 1 della legge n. 1114/1962 nel ruolo di Senior Coordinating Officer presso l'Agenzia FRONTEX, a decorrere dal 16 luglio 2025 sino al 15 luglio 2030
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di collocamento in posizione di fuori ruolo presso Frontex per lo svolgimento dell'incarico di Senior Coordinating Officer dal 16 luglio 2025 al 15 luglio 2030
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 3 l. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. Ha sostenuto che la motivazione, basata sull'assenza di uno specifico interesse dell'Amministrazione al collocamento fuori ruolo, fosse apparente e generica, non desse conto della sua posizione individuale e non spiegasse le ragioni dell'interesse pubblico al diniego, tanto più considerato il precedente collocamento fuori ruolo già autorizzato sino al 2027. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del regolamento (UE) 2019/1896, sostenendo che il diniego contrastasse con l'impegno dello Stato italiano a contribuire al rafforzamento della capacità di personale di Frontex. Il Ministero ha sostenuto che il collocamento fuori ruolo fosse ampiamente discrezionale, temporaneo e non configurasse un diritto del dipendente, nonché che l'istanza implicasse un nuovo collocamento, e non una mera proroga del rapporto in essere. Ha inoltre prospettato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri diversi dal Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente disposto l'estromissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Economia e delle Finanze. Il loro coinvolgimento procedimentale serve infatti a verificare il rispetto del contingente complessivo previsto dalla legge, ma non attribuisce loro alcun potere discrezionale sulla decisione di autorizzare il collocamento fuori ruolo; se il Ministero competente adotta un diniego, non vi è ragione di coinvolgere tali amministrazioni. Nel merito, il ricorso è stato accolto per fondatezza del primo motivo. Il collocamento fuori ruolo è istituto discrezionale, non costituente diritto del dipendente, e l'amministrazione può anche stabilire un limite temporale ragionevole alla permanenza fuori ruolo. Tuttavia, in assenza di una disposizione legislativa o regolamentare, o di un atto generale adeguatamente istruito e pubblicizzato, l'amministrazione non può trasformare una durata meramente orientativa, quale quella di sei anni, in un limite massimo inderogabile applicato indistintamente a tutti i dipendenti. Il Ministero avrebbe dovuto valutare la specifica posizione del ricorrente, gli incarichi svolti e da svolgere, la loro attinenza agli interessi dell'amministrazione, la possibilità e utilità di un suo rientro, la durata complessiva del fuori ruolo e gli altri elementi rilevanti, fornendo una motivazione adeguata. La motivazione del diniego, estremamente sintetica, non conteneva tali valutazioni e risultava riconducibile all'applicazione di fatto di un limite generale di sei anni, introdotto mediante prassi o atto non generale. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con obbligo dell'amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 58 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3
Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.
Il collocamento fuori ruolo è un istituto modificativo del rapporto di pubblico impiego, rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione datrice di lavoro e fondato sulla destinazione del dipendente a funzioni presso altra amministrazione o ente, attinenti agli interessi dell'amministrazione di appartenenza.
art. 1 l. 1114/1962
Costituisce la base normativa specifica richiamata per il collocamento fuori ruolo del dipendente della Polizia di Stato presso Frontex.
art. 3 l. 241/1990
Impone una motivazione adeguata del diniego, idonea a rendere comprensibili le ragioni della decisione e a dar conto della valutazione della posizione concreta dell'interessato.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità ostano all'applicazione indistinta, mediante prassi non pubblicizzata, di un limite inderogabile non previsto dalla normativa e impongono una valutazione istruita e individualizzata.
art. 1, comma 68, l. 190/2012
È richiamato quale esempio di previsione legislativa che, in specifici casi, stabilisce un limite temporale alla permanenza fuori ruolo.
art. 168 d.P.R. 18/1967
È indicato quale disciplina contenente una durata di riferimento che può concorrere alla definizione di un criterio valutativo, ma non può essere automaticamente trasformata in limite generale inderogabile nel caso esaminato.
art. 1 l. 1444/1962
È richiamato con riferimento al contingente complessivo di cinquecento unità e alla conseguente partecipazione procedimentale di ulteriori amministrazioni.
regolamento (UE) 2019/1896
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all'impegno dello Stato italiano a contribuire alla capacità di personale di Frontex; la sentenza accoglie il ricorso sul primo motivo senza fondare autonomamente la decisione su tale censura.
Massime di principio
- Il collocamento fuori ruolo è una decisione discrezionale dell'amministrazione datrice di lavoro e non costituisce un diritto del dipendente; può quindi essere negato, purché la discrezionalità sia esercitata secondo i principi di buon andamento, trasparenza, correttezza e adeguata motivazione.
- L'amministrazione può stabilire un limite temporale ragionevole alla permanenza fuori ruolo, ma un limite massimo inderogabile non previsto dalla legge o dal regolamento deve essere introdotto mediante un atto generale, preceduto da istruttoria adeguata e reso conoscibile ai dipendenti; non può essere surrettiziamente applicato attraverso una prassi indistinta o un atto privo di carattere generale.
- In assenza di un limite temporale generale validamente stabilito, la durata del precedente o complessivo collocamento fuori ruolo può costituire soltanto uno dei criteri di valutazione dell'istanza e non esonera l'amministrazione dall'esaminare la posizione concreta dell'interessato.
- Il diniego di collocamento fuori ruolo deve valutare specificamente gli incarichi svolti e da svolgere, la loro attinenza agli interessi dell'amministrazione, la durata del periodo fuori ruolo, la possibilità di un utile rientro in servizio e ogni altro elemento rilevante; una motivazione meramente generica sull'assenza di interesse pubblico è insufficiente.
- Le amministrazioni coinvolte nel procedimento per la verifica del rispetto dei contingenti numerici non sono necessariamente legittimate passive quando non dispongono di alcun potere discrezionale sulla decisione finale e il procedimento si conclude con il diniego dell'amministrazione competente.
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