Sentenza n. 944/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento - della nota provvedimentale dell'Area Vicesegreteria e Servizi Finanziari del Comune di Otranto, A9DBA15 - REG_PROT - 0028116 dell'11 ottobre 2023, di diniego al richiesto ampliamento per la stagione estiva 2023 della concessione del suolo pubblico mediante occupazione dello stesso con tavoli e sedie, in relazione all’esercizio commerciale denominato “Marinero”, sito in Otranto, in via Papa Costantino I; - del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. giusta nota del 4 agosto 2023; - del parere della Polizia Locale, di estremi e dati non conosciuti, ancorché non conosciuto. - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo. Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati in data 26 giugno 2024: - della nota provvedimentale prot. n. 16277 del 10 giugno 2024 del Comune di Otranto di diniego al rilascio, chiesto con istanza del 26 gennaio 2024, della concessione del suolo pubblico per la stagione estiva 2024 mediante occupazione dello stesso per mq 9,38 con tavoli e sedie, in relazione all’esercizio commerciale denominato “Marinero”, sito in Otranto, in via Papa Costantino I; - del preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. del Comune di Otranto prot. n. 5584 del 27 febbraio 2024; - del parere della Polizia Locale del Comune di Otranto, prot. n. 3777 del 6 febbraio 2024, ancorché non conosciuto; - della nota a firma del Responsabile dei Servizi Finanziari del Comune di Otranto prot. n. 13027 del 14 maggio 2024, ancorché non conosciuta; - ove occorra, del vigente Regolamento Comunale dell’arredo urbano; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi comunali relativi all’ampliamento o al rilascio della concessione di suolo pubblico per l’installazione di tavoli e sedie nelle stagioni estive 2023 e 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego comunale relativo all’ampliamento della concessione di suolo pubblico per la stagione 2023 e, con motivi aggiunti, il successivo diniego relativo alla stagione 2024. Ha dedotto, in sintesi, disparità di trattamento rispetto agli operatori già titolari di concessione e rispetto a locali vicini, carenza e difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione del principio di proporzionalità e omessa considerazione del fatto che negli anni precedenti l’occupazione era stata autorizzata nella medesima area e nei soli orari in cui il transito dei residenti era limitato. La società ha inoltre contestato il generico richiamo al parere non favorevole della Polizia Locale, all’art. 6 del regolamento comunale sull’arredo urbano e a non meglio precisate criticità emerse negli anni precedenti, nonché l’omessa indicazione di fatti nuovi idonei a giustificare il mutamento della precedente valutazione amministrativa. A seguito del rilascio, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, della concessione per la stagione 2024, la ricorrente ha dichiarato di conservare interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini risarcitori.
La decisione
Il Tribunale ha rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla domanda originaria di annullamento, poiché l’Amministrazione aveva successivamente rilasciato il titolo concessorio. Tuttavia, ha esaminato nel merito le censure in applicazione dell’art. 34, comma 3, c.p.a., essendo stata tempestivamente dichiarata la persistenza dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità degli atti ai fini di una futura domanda risarcitoria. Richiamando e condividendo integralmente le ragioni già poste a fondamento dell’ordinanza cautelare, il TAR ha accertato l’illegittimità di entrambi i dinieghi. In particolare, ha ritenuto erroneo il presupposto secondo cui residenti e mezzi di emergenza potessero transitare senza limitazioni orarie, poiché risultava vigente una disciplina comunale che limitava il transito dei residenti in determinate fasce orarie, durante le quali in passato era stata consentita l’occupazione. Ha inoltre ravvisato contraddittorietà e illogicità nella mancata considerazione dell’assenza di concreti problemi di circolazione negli anni precedenti, nella concessione rilasciata ad altri locali della stessa zona e nell’omessa esplicitazione delle nuove criticità asseritamente emerse. Il generico richiamo al regolamento comunale, al parere della Polizia Locale e ad atti non prodotti in giudizio non è stato ritenuto sufficiente a sostenere il diniego. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati quindi accolti ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., con accertamento dell’illegittimità dei dinieghi e condanna del Comune al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione ai preavvisi di rigetto emessi nel procedimento concessorio.
art. 34, comma 3, c.p.a.
per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori
Quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice deve comunque esaminare l’illegittimità dell’atto se il ricorrente dichiara, nelle forme e nei termini processuali, di avere interesse a tale accertamento ai fini risarcitori.
art. 73 c.p.a.
la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm.
La dichiarazione di interesse all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori deve essere effettuata nelle forme e nei termini previsti per le memorie di parte.
art. 30, comma 5, c.p.a.
la società ricorrente può proporre domanda di risarcimento all’esito del presente giudizio
È richiamato quale fondamento della possibilità di proporre successivamente la domanda risarcitoria dopo l’accertamento dell’illegittimità dell’atto.
art. 6 del Regolamento comunale dell’arredo urbano
Il richiamo regolamentare, non accompagnato da un’adeguata esplicitazione delle ragioni concrete ostative all’occupazione, è stato ritenuto generico e insufficiente a motivare i dinieghi.
ordinanza comunale n. 20/2022
sarebbe precluso nella zona in questione l’accesso veicolare anche ai residenti negli orari 11,30 - 16,00 e 18,00 - 4,00
La disciplina degli orari di limitazione del transito costituiva un presupposto di fatto rilevante per valutare la compatibilità dell’occupazione con la circolazione.
sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 13 luglio 2022
per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori
L’accertamento dell’illegittimità può essere richiesto anche senza specificare i presupposti della futura domanda risarcitoria e senza averla già proposta nello stesso giudizio.
Massime di principio
- Quando la domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto venir meno dell’interesse, il giudice deve comunque accertare l’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. se il ricorrente dichiara tempestivamente di avere interesse a tale accertamento ai fini risarcitori; non è necessario che abbia già proposto la domanda di risarcimento né che ne specifichi tutti i presupposti.
- Il rilascio di una concessione di suolo pubblico in anni precedenti non attribuisce al concessionario un diritto soggettivo alla reiterazione o all’ampliamento del titolo, ma impone all’amministrazione, quando intenda discostarsi dalla precedente valutazione, di fondare il nuovo diniego su un’istruttoria effettiva e su una motivazione concreta, coerente e non generica.
- Il diniego di occupazione di suolo pubblico destinata ad attività commerciale deve derivare da una concreta comparazione tra l’interesse privato all’utilizzo del bene e gli interessi pubblici, quali la sicurezza e la fluidità della circolazione; non è sufficiente un richiamo astratto alla discrezionalità amministrativa o a disposizioni regolamentari.
- È viziato per erroneità del presupposto, contraddittorietà e illogicità il diniego fondato sull’asserita necessità di garantire il transito senza limitazioni quando la disciplina comunale vigente prevede, nelle fasce orarie interessate, limitazioni al transito dei residenti e quando precedenti autorizzazioni avevano consentito l’occupazione proprio in tali fasce.
- La motivazione di un diniego non può limitarsi a richiamare pareri, regolamenti o generiche criticità non meglio individuate: l’amministrazione deve esplicitare i fatti concreti posti a fondamento della scelta, soprattutto quando altri operatori nella medesima zona abbiano ottenuto titoli analoghi e quando la scelta si discosti dalla prassi precedente.
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