Ordinanza n. 8996/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DEL DM DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14.09.2021 NOTIFICATO IL 01.10.2021 DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI CITTADINANZA - K10/-OMISSIS-/R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di cittadinanza italiana fondato su una relazione riservata dei servizi di sicurezza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 14 settembre 2021, notificato il 1° ottobre 2021, con cui è stata respinta la domanda di cittadinanza italiana. Dal testo emerge che il diniego era fondato su una relazione riservata dei servizi di sicurezza. Il TAR aveva disposto adempimenti istruttori per acquisire tale relazione; la documentazione è stata depositata dall'amministrazione e il ricorrente ne ha preso visione. Non sono indicati nel testo ulteriori motivi di ricorso né specifiche censure di legittimità.
La decisione
Il TAR ha preso atto dell'avvenuto deposito della documentazione riservata posta a fondamento del diniego e della presa visione da parte del ricorrente, ritenendo non necessaria l'acquisizione di ulteriori atti dall'amministrazione. Non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Considerata l'urgenza di inserire la causa nelle prossime udienze di smaltimento dell'arretrato, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento, demandando a quest'ultimo l'individuazione della data. Disposti gli adempimenti di segreteria e l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ha acquisito la documentazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato e la parte ricorrente ne ha preso visione, può ritenere non necessari ulteriori incombenti istruttori e disporre la prosecuzione del giudizio mediante fissazione dell'udienza di merito.
- La trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la fissazione di un'udienza di smaltimento non definisce la controversia nel merito e mantiene il giudizio in fase interlocutoria.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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