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Ordinanza

Ordinanza n. 185/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600360

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio ex art. 39 T.U.I.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma, notificato il 16 giugno 2026, con cui era stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. Ha chiesto l’annullamento dell’atto previa sospensione cautelare della sua efficacia. Nella fase cautelare il giudice ha esaminato, in via prima facie, la ricostruzione della carriera universitaria operata dall’Amministrazione e la documentazione prodotta, rilevando l’assenza della continuità degli esami prescritta dalla legge ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno per studio.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che l’Amministrazione, pur mediante rinvio agli atti del procedimento, avesse ricostruito la carriera universitaria del ricorrente e avesse evidenziato l’insussistenza del requisito della continuità degli esami, circostanza confermata dal certificato depositato in giudizio. È stato quindi ritenuto carente il fumus boni iuris necessario per la concessione della misura cautelare, senza ulteriore positiva valutazione del periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 T.U.I.

    La disposizione è richiamata quale base normativa del permesso di soggiorno per motivi di studio e dei presupposti per il relativo rinnovo.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma disciplina la tutela cautelare collegiale, nell’ambito della quale il TAR ha respinto l’istanza di sospensione.

Massime di principio

  • Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l’insussistenza della continuità degli esami prescritta dalla legge costituisce carenza di un presupposto rilevante per il rilascio del titolo.
  • In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere escluso quando la ricostruzione della carriera universitaria effettuata dall’Amministrazione trovi conferma nella documentazione acquisita agli atti, anche se il provvedimento impugnato richiama per relationem gli atti del procedimento.
  • La mancanza del fumus boni iuris è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare, senza necessità di accordare la sospensione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazione

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