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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27747/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento per IVA, IRPEG e IRAP relativo all'anno d'imposta 1999, emesso a seguito di verifica della Guardia di finanza e notificato, secondo l'Ufficio, al soggetto indicato come legale rappresentante dell'ente. La CTR aveva accolto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo corretta e tempestiva la notificazione sulla base di visure camerali, risultanze dell'anagrafe tributaria e dichiarazioni del contribuente. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione di norme sulla notificazione dell'avviso di accertamento, in particolare dell'art. 145 c.p.c., e omessa/contraddittoria motivazione su un punto decisivo, lamentando che la CTR avesse valorizzato un documento dell'anagrafe tributaria asseritamente non verificato. La Corte rileva però che il motivo era formulato in modo generico, non ricondotto in maniera chiara ai parametri dell'art. 360 c.p.c. e privo delle indicazioni necessarie a soddisfare l'onere di specificità e autosufficienza, anche quanto all'esatta individuazione del documento richiamato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse generica e promiscuamente costruita su più profili non chiaramente riconducibili alle ipotesi tassative di ricorso per cassazione; inoltre, ha evidenziato il difetto di autosufficienza per la mancata puntuale individuazione e localizzazione del documento richiamato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La censura del ricorrente era diretta contro la ritenuta corretta notificazione dell'avviso di accertamento; la Corte non entra nel merito della norma, perché dichiara inammissibile il motivo per genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve articolarsi in motivi specifici e immediatamente riconducibili a una delle tassative ipotesi di impugnazione; è inammissibile il motivo formulato in modo generico e promiscuo, con profili confusi e non separati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    È richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di soccombenza processuale nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, tassativo e chiaramente sussumibile in una delle censure previste dall'art. 360 c.p.c.; una critica cumulativa e confusa su più vizi è inammissibile.
  • L'onere di autosufficienza impone al ricorrente di indicare con precisione il contenuto del documento richiamato, la sua collocazione nel fascicolo e la sequenza processuale in cui è stato acquisito; la mancanza di anche uno solo di tali elementi comporta inammissibilità.
  • La Corte di cassazione non esamina nel merito censure che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio motivazionale, non individuino con chiarezza il reale vizio denunciato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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