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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00939/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria notificava alla socia accomandante di una s.a.s. cessata due avvisi di accertamento: uno emesso nei confronti della società, con recupero di reddito d’impresa, base IRAP e IVA, e uno emesso nei confronti della socia per reddito da partecipazione pro quota. La contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti in primo grado per asserita mancanza di sottoscrizione degli avvisi e difetto di prova della delega di firma; l’Ufficio aveva appellato, deducendo tra l’altro la legittimità della produzione in appello della documentazione attestante la delega di firma. In cassazione l’Ufficio denunciava nullità della sentenza per violazione delle norme del processo tributario e dell’art. 360 c.p.c., sostenendo l’erroneità della decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’appello e ribadito l’illegittimità degli avvisi. La Corte, tuttavia, rilevava d’ufficio una questione pregiudiziale più radicale: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio accomandatario della società, soggetto litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento unitario del reddito societario e dei redditi dei soci.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al giudice di primo grado, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio di merito con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. L’esame del motivo di ricorso relativo alla delega di firma è rimasto precluso.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stata invocata dall’Ufficio nel motivo di ricorso per censurare la decisione di merito; la Corte non è entrata nel suo esame perché ha rilevato d’ufficio la nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario.

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato dall’Ufficio a sostegno dell’ammissibilità della produzione documentale in appello; non esaminato nel merito per la preclusione derivante dalla nullità del giudizio.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per sostenere che in appello è ammessa la produzione di documenti; la Corte non ha deciso sul punto perché il giudizio è stato dichiarato nullo per violazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza; la Corte ha definito la causa su un vizio processuale rilevato d’ufficio diverso da quello dedotto.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È la norma richiamata per affermare la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei giudizi tributari relativi ad accertamenti unitari su società di persone e soci.

  • art. 29 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per la riunione dei giudizi quando tutti i litisconsorti abbiano proposto autonomi ricorsi e pendano davanti allo stesso giudice.

  • art. 39 c.p.c.

    Richiamato quale criterio per la riunione davanti al giudice preventivamente adito quando i giudizi pendano davanti a giudici diversi.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    È stata applicata per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, che dovrà rinnovare il giudizio a contraddittorio integro.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto l’accertamento del reddito di una società di persone e dei redditi imputati per trasparenza ai soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e soci, poiché l’accertamento ha natura unitaria.
  • La mancata partecipazione di uno dei litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
  • Se uno o più litisconsorti non hanno ricevuto notifica dell’atto impositivo o, pur notificato, non hanno impugnato, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio; se invece sono tutti parti di giudizi separati, deve procedersi alla riunione secondo le regole processuali applicabili.
  • Quando la Corte di cassazione rileva la violazione del litisconsorzio necessario, resta precluso l’esame delle censure di merito e la causa va rinviata al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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