Sentenza del 21/01/2015 n. 1009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La CTR aveva ritenuto legittima la detrazione IVA e deducibile il costo della pubblicità perché la prestazione era stata effettivamente ricevuta, pagata e documentata, escludendo che la contribuente potesse conoscere le irregolarità della società B s.r.l., formalmente emittente della fattura. L'Agenzia ha sostenuto invece che la CTR non aveva valutato elementi decisivi, tra cui l'ordinanza cautelare e la sentenza del Tribunale di Firenze, dai quali emergevano stretti collegamenti tra i vertici della contribuente, della società B e di altre società coinvolte in un sistema fraudolento di rapporti finanziari fittizi, falsificazione contabile e occultamento delle operazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il vizio di omessa motivazione. La CTR aveva considerato soltanto la regolarità formale della fattura, l'effettività della pubblicità, il pagamento e l'assolvimento dell'IVA da parte del fornitore, ma aveva omesso di esaminare il quadro complessivo degli elementi indiziari riguardanti la possibile consapevolezza della contribuente e il collegamento dell'operazione a un più ampio disegno fraudolento. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla CTR Toscana per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Art. 327, comma 1, c.p.c.
Il termine per l'impugnazione è di un anno e quarantasei giorni, tenuto conto della sospensione feriale applicabile ratione temporis.
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, considerando il termine annuale per impugnare e la sospensione feriale dei termini vigente prima della modifica normativa decorrente dal 2015.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Vizio di motivazione, nella specie sotto forma della sua omissione.
Il ricorso è stato accolto perché la CTR aveva omesso di esaminare elementi istruttori potenzialmente decisivi per valutare la consapevolezza della contribuente e la natura fraudolenta dell'operazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
Diritto alla detrazione dell'IVA.
La detrazione non può essere riconosciuta sulla sola base della regolarità formale della fattura e dell'effettività materiale della prestazione, se il giudice omette di verificare gli elementi che possono dimostrare la conoscenza o conoscibilità della frode da parte del contribuente.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La causa va rinviata al giudice territoriale per il doveroso riesame.
Quando la sentenza è cassata per un vizio di motivazione che richiede una nuova valutazione degli elementi di fatto, la Corte rinvia la causa al giudice di merito.
Massime di principio
- La regolarità formale della fattura, l'effettiva ricezione della prestazione e il pagamento del corrispettivo non sono di per sé sufficienti a garantire la detrazione IVA se emergono elementi concreti di frode o di collegamento tra le società coinvolte.
- Il giudice deve valutare il contesto complessivo dell'operazione, compresi i rapporti personali, societari e finanziari tra contribuente e fornitore, non limitandosi all'apparenza documentale dell'operazione.
- In presenza di indizi di frode, il contribuente può essere chiamato a dimostrare di non sapere e di non poter ragionevolmente sapere che l'operazione si inseriva in un sistema fraudolento.
- L'omessa considerazione di documenti o circostanze potenzialmente decisivi, se idonei a condurre a una diversa decisione, integra un vizio di motivazione e può comportare la cassazione con rinvio della sentenza.
- La sentenza non ha stabilito definitivamente che la contribuente fosse consapevole della frode: ha invece imposto al giudice di rinvio di riesaminare la controversia considerando anche gli elementi trascurati dalla CTR.
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