Sentenza n. 6056/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Treviso di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; in appello, sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero, soggiornante in Italia dal 2008, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e con moglie, tre figli minori e attività lavorativa stabile, ha impugnato la revoca del titolo disposta dal Questore ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998. La revoca era stata motivata dal giudizio di pericolosità sociale desunto da condanne per plurimi furti in abitazione, commessi in concorso e reiterati nel tempo. In primo grado il ricorrente aveva dedotto che l’amministrazione avesse operato un automatismo tra condanne penali e revoca, senza valutare l’attuale pericolosità sociale, e aveva valorizzato il radicamento familiare e lavorativo, il percorso di reinserimento e le valutazioni del giudice penale che aveva disposto la detenzione domiciliare sostitutiva ed escluso la recidiva. In appello ha censurato, da un lato, il travisamento relativo alla pretesa cessazione della convivenza familiare e, dall’altro, il difetto di motivazione e di ponderazione degli elementi favorevoli, sostenendo che la gravità dei reati fosse stata trattata come soglia automatica ostativa al mantenimento del titolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR Veneto. Il primo motivo è stato ritenuto non decisivo: anche se il provvedimento avesse contenuto un’inesattezza sulla continuità della convivenza familiare, il giudizio di pericolosità non risultava fondato su tale circostanza, bensì soprattutto sulla gravità, reiterazione e modalità organizzate dei reati. Il rientro presso l’abitazione familiare era inoltre collegato all’esecuzione degli arresti domiciliari, mentre in precedenza l’interessato si era trasferito altrove ed era stato arrestato in flagranza con il rinvenimento di beni di provenienza furtiva. Il secondo motivo è stato respinto perché il Questore non aveva applicato un automatismo tra precedenti penali e revoca: aveva considerato la durata del soggiorno, il nucleo familiare, l’attività lavorativa e le osservazioni procedimentali, bilanciandoli con la natura dei reati, la loro reiterazione, la pluralità degli episodi di furto in abitazione e la prognosi di persistente pericolosità. Le valutazioni del giudice penale sull’accesso alla detenzione domiciliare e sull’esclusione della recidiva non sono vincolanti per l’amministrazione, trattandosi di giudizi funzionalmente distinti. Il bilanciamento tra radicamento familiare e lavorativo e tutela dell’ordine pubblico non è stato ritenuto manifestamente illogico o irragionevole. Le ulteriori censure sono state considerate dirette a ottenere una diversa ponderazione degli elementi, senza dimostrare vizi di legittimità. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, commi 4 e 7, d.lgs. 286/1998
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiede una valutazione individualizzata della pericolosità sociale e un bilanciamento tra gli elementi di radicamento dello straniero e le esigenze di ordine e sicurezza pubblica; le condanne penali non operano come automatica causa ostativa.
art. 380 c.p.p.
Il riferimento alla riconducibilità dei reati alle fattispecie di cui all’art. 380 c.p.p. non determina, da solo, l’automatica revoca del titolo, ma concorre alla valutazione globale della pericolosità sociale insieme alla natura, reiterazione e modalità delle condotte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta in via automatica per la mera esistenza di precedenti penali, ma deve fondarsi su un giudizio concreto, attuale e individualizzato di pericolosità sociale.
- Nel giudizio di pericolosità sociale rilevano unitariamente la natura dei reati, la loro gravità, reiterazione e modalità esecutive; una pluralità di furti in abitazione commessi nel tempo e con modalità organizzate può prevalere, nel bilanciamento, sugli elementi di radicamento familiare e lavorativo.
- L’amministrazione adempie all’obbligo di valutazione individualizzata quando esamina sia gli elementi di pericolosità sia la durata del soggiorno, la situazione familiare, l’attività lavorativa e le osservazioni dell’interessato, esplicitando le ragioni per cui le esigenze di ordine pubblico risultano prevalenti.
- Le valutazioni del giudice penale relative alle modalità di esecuzione della pena, alla detenzione domiciliare o all’esclusione della recidiva non vincolano l’autorità amministrativa nel distinto giudizio di pericolosità rilevante ai fini del soggiorno dello straniero.
- Non sussiste un vizio di travisamento decisivo quando l’errore relativo a uno specifico elemento fattuale non incide sull’autonomo e prevalente fondamento motivazionale del provvedimento, costituito dalla complessiva gravità e reiterazione delle condotte delittuose.
- La censura che si limita a chiedere una diversa ponderazione di elementi già esaminati dall’amministrazione e dal giudice di primo grado non dimostra, di per sé, una manifesta illogicità o irragionevolezza nell’esercizio della discrezionalità amministrativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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