Cassazione Civile, Ordinanza n. 19036/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario avvisi di pagamento relativi a contributi di bonifica per gli anni 2014 e 2015, sostenendo: (a) che un precedente giudicato favorevole formatosi tra le stesse parti su altra annualità avesse precluso la nuova decisione; (b) che il piano di classifica posto a base della pretesa fosse divenuto inefficace o invalidato per effetto della sopravvenuta disciplina regionale campana, con conseguente carenza del potere impositivo del consorzio; (c) che dovesse comunque operare il principio di legalità e di favore della disciplina sopravvenuta anche in materia di contributi consortili. La CTR aveva accolto l’appello del consorzio e rigettato il ricorso originario, ritenendo vigente il piano di classifica e non superata la presunzione di beneficio derivante dall’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2909 c.c., 112 e 324 c.p.c. per mancato riconoscimento del giudicato esterno; con il secondo, violazione della normativa regionale campana e di norme tributarie, sostenendo l’abrogazione/inefficacia ultrattiva del vecchio piano di classifica e l’inapplicabilità della pretesa per effetto della legge sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudicato invocato non era estensibile automaticamente a una diversa annualità, perché la precedente pronuncia non conteneva un accertamento di fatti a efficacia permanente o pluriennale, ma solo un'interpretazione della disciplina applicata in quel diverso giudizio. Ha inoltre escluso che la l.r. Campania n. 4 del 2003 abbia determinato l'automatica caducazione dei piani di classifica già validamente adottati sotto la previgente disciplina: il piano generale di bonifica e il piano di classifica sono strumenti diversi, e nessuna disposizione ha disposto il travolgimento retroattivo dei piani precedenti. Ne ha tratto la conseguenza che la contribuenza era legittimamente richiesta in base a un piano ancora efficace. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato copre il decisum e gli accertamenti di punti fondamentali comuni, ma non l'attività meramente interpretativa del giudice, che non si consolida autonomamente come giudicato estensibile ad altre annualità se manca un accertamento fattuale o giuridico a efficacia permanente.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale violata, ma la Corte ha escluso la fondatezza della censura sul giudicato esterno.
art. 324 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di giudicato interno/esterno, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 860 c.c.
È richiamato quale base della presunzione di beneficio per i fondi compresi nel perimetro di contribuenza.
r.d. n. 215 del 1933, art. 10
Consente la presunzione di vantaggio per i terreni inclusi nel comprensorio, presunzione che il contribuente non ha superato con prova contraria.
l.r. Campania n. 23 del 1985, art. 22
Costituiva la base normativa del piano di classifica e del perimetro di contribuenza richiamati dal consorzio.
l.r. Campania n. 4 del 2003, art. 6
Disciplina il piano generale di bonifica; la Corte ha rilevato che non prevede l'automatica inefficacia dei piani di classifica preesistenti.
l.r. Campania n. 4 del 2003, art. 12
Disciplina il piano di classifica per il riparto della contribuenza consortile; la Corte ha sottolineato che è uno strumento diverso dal piano generale di bonifica e non ne è travolto.
l.r. Campania n. 4 del 2003, art. 33
La Corte ha escluso che la norma sul riordino e sulla ridelimitazione dei comprensori imponga la caducazione dei vecchi piani di classifica.
l.r. Campania n. 29 del 2012, art. 2, comma 3
Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti; ciò è stato valorizzato come indice della perdurante efficacia dei rapporti pregressi.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 3
Il richiamo al favor rei è stato ritenuto non pertinente, poiché la disposizione riguarda essenzialmente il sistema sanzionatorio e non la legittimità della pretesa contributiva in esame.
l. n. 4 del 1929
Evocata dal ricorrente in tema di ultrattività delle norme tributarie, ma ritenuta non idonea a scalfire la legittimità della pretesa.
d.lgs. n. 507 del 1999, art. 24
Richiamato dal ricorrente per sostenere il divieto di ultrattività; la Corte ha escluso che tale richiamo incidesse sulla validità del piano di classifica controverso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudicato tributario può spiegare efficacia esterna su giudizi successivi solo quando l'accertamento compiuto riguardi elementi fattuali o giuridici dotati di stabilità e attitudine a regolare plurime annualità; non si estende invece automaticamente a diverse annualità se la precedente decisione si è limitata a risolvere una situazione specifica del singolo periodo d'imposta.
- L'interpretazione data dal giudice a una norma non costituisce, di regola, un capo autonomamente coperto da giudicato opponibile in un diverso processo: ciò che passa in giudicato è il decisum sul rapporto dedotto, non l'attività esegetica in quanto tale.
- In materia di contributi di bonifica, l'inclusione di un immobile nel perimetro di contribuenza consente di presumere il beneficio derivante dalle opere di bonifica; incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria per vincere tale presunzione.
- La disciplina sopravvenuta non determina, di per sé, la caducazione dei piani di classifica già validamente adottati sotto la normativa previgente, salvo una previsione espressa o elementi normativi inequivoci in senso contrario.
- Il piano generale di bonifica e il piano di classifica sono strumenti diversi: il primo attiene alla programmazione e attuazione degli interventi, il secondo alla quantificazione e ripartizione della contribuenza tra i proprietari beneficiati; la modifica della disciplina del primo non comporta automaticamente l'inefficacia del secondo.
- Le norme invocate in tema di ultrattività o favor rei delle disposizioni tributarie non incidono sulla legittimità della pretesa contributiva se la controversia riguarda la validità ed efficacia di un piano di classifica e non un profilo sanzionatorio.
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