Cassazione Penale, Sentenza n. 15978/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 10/12/2024 che aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta l'11/07/2023. Denunciava, con due motivi: (1) violazione dell'art. 168‑quater c.p. perché la revoca sarebbe stata illegittima essendo l'interruzione dei contatti dovuta a causa di forza maggiore (sequestro del telefono dal 04/03/2024 con restituzione a fine settembre 2024), la condotta sarebbe stata involontaria e temporanea e non costituirebbe una grave trasgressione; inoltre il giudice avrebbe omesso di accertare la volontarietà dell'inadempimento e avrebbe irragionevolmente ritenuto obbligatorio l'avviso all'UEPE; (2) violazione degli artt. 464‑septies e 464‑octies c.p.p. per carenza e genericità della motivazione, omissione di valutazione delle cause di forza maggiore, mancata considerazione della parzialità e temporaneità dell'inadempimento, e per avere direttamente disposto la revoca nonostante il termine massimo biennale della sospensione non fosse ancora concluso e senza valutare la possibilità di concedere tempo per regolarizzare la posizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittima l'ordinanza del G.u.p. che aveva accertato lo svolgimento iniziale e la successiva cessazione definitiva del lavoro presso AVIS da parte dell'imputato, senza alcuna comunicazione né ad AVIS né all'UEPE, e ha giudicato il sequestro del telefono non idoneo a giustificare l'interruzione delle comunicazioni in modo insuperabile. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, una volta accertata la sussistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 168‑quater c.p., la revoca della sospensione e della messa alla prova è obbligatoria e il giudice non ha discrezionalità nel mantenere la sospensione. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, per profili di colpa, al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168‑quater cod. pen.
unico comma (ipotesi di revoca: n.1 e n.2)
La revoca della sospensione con messa alla prova è obbligatoria se si verifica una delle ipotesi previste (grave o reiterata trasgressione, rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità, commissione di nuovo delitto non colposo). Una singola trasgressione può giustificare la revoca se ritenuta grave; la valutazione della gravità è discrezionale ma ampia.
art. 464‑octies cod. proc. pen.
L'ordinanza di revoca adottata in camera di consiglio richiede motivazione specifica e può essere impugnata per cassazione per violazione di legge ai sensi del comma 3; il contraddittorio camerale è prescritto.
art. 464‑quater cod. proc. pen.
All'atto di concedere la messa alla prova il giudice valuta l'idoneità del programma e la prognosi di astensione da futuri reati; tale valutazione prognostica è rilevante e la sua palesata infondatezza giustifica la revoca se viene commesso un nuovo reato.
art. 168‑bis cod. pen.
primo, secondo e terzo comma (sull'affidamento al servizio sociale e obblighi)
Definisce i contenuti del programma di trattamento, gli obblighi del condannato in messa alla prova e l'eventuale lavoro di pubblica utilità; tali obblighi costituiscono i riferimenti per valutare eventuali trasgressioni.
art. 133 cod. pen.
richiamato come parametro di valutazione
I criteri di valutazione della personalità e delle circostanze (art. 133) devono essere considerati nella scelta dell'accesso alla misura, ma non delegano al giudice una discrezionalità di tipo opportunistico quando ricorrono i presupposti di revoca.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese nel procedimento di cassazione per ricorso inammissibile; qui applicata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova è obbligatoria quando, al termine del contraddittorio camerale, il giudice accerta l'esistenza di una delle fattispecie previste dall'art. 168‑quater; non è possibile mantenere la sospensione per mera valutazione di opportunità.
- Una singola violazione delle prescrizioni può giustificare la revoca se qualificata come grave; la valutazione della gravità spetta al giudice ed è dotata di ampio margine di apprezzamento, purché adeguatamente motivata.
- L'onere di comunicazione all'UEPE e al soggetto presso cui si presta lavoro di pubblica utilità è rilevante: l'omessa comunicazione di difficoltà che impediscono la prestazione può integrare la trasgressione, e giustificare la revoca, salvo prova che l'impedimento fosse effettivamente insuperabile.
- Cause di forza maggiore devono essere documentate in modo convincente e dimostrare l'impossibilità oggettiva e insormontabile di adempiere o anche semplicemente di comunicare l'impedimento; il solo sequestro del telefono non basta automaticamente a giustificare l'assenza di comunicazione se esistono soluzioni alternative ragionevoli.
- L'ordinanza di revoca deve contenere una motivazione specifica e articolata che ricostruisca i profili di fatto e diritto che portano alla conclusione della revoca; l'assenza di motivazione adeguata è motivo di censura in cassazione.
- In fase di valutazione delle possibilità alternative (es. concedere termine per regolarizzare la posizione) il giudice è comunque vincolato all'accertamento dei presupposti di legge: se questi risultano verificati, non può sostituire la revoca con un provvedimento discrezionale di tolleranza.
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