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Sentenza

Sentenza n. 3416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. -OMISSIS-/2023, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202400857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l'impugnazione della graduatoria, degli atti di nomina e degli atti della Commissione relativi al mancato riconoscimento del punteggio per l'incarico di Comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Susa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato contestava la mancata attribuzione di tre punti per l'incarico di Comandante della Sottosezione della Polizia Stradale di Susa, conferito nel 2012 e svolto per sette anni, dichiarato nella domanda di partecipazione ma non annotato nel foglio matricolare. In primo grado aveva impugnato la graduatoria e, con motivi aggiunti, gli atti di nomina, la graduatoria successiva, il verbale della Commissione che aveva respinto la richiesta di rivalutazione e, per quanto occorresse, il bando nella parte in cui limitava la valutazione ai titoli annotati a matricola entro la scadenza della domanda. In appello deduceva l'erronea interpretazione della disciplina concorsuale e della circolare ministeriale, l'erronea valutazione della documentazione e l'illegittimità della valutazione della Commissione. Sosteneva che la mancata annotazione fosse imputabile all'amministrazione, che il titolo fosse comunque pacificamente posseduto e dichiarato e che la clausola del bando fosse divenuta lesiva soltanto con la concreta esclusione del titolo dalla valutazione. L'amministrazione eccepiva la sopravvenuta carenza di interesse e, soprattutto, la tardività dell'impugnazione dei dinieghi di annotazione del 3 giugno e 15 luglio 2019, nonché l'infondatezza dell'appello. Nel corso del giudizio il titolo veniva tardivamente annotato nel foglio matricolare; l'appellante sosteneva che tale annotazione avesse efficacia ricognitiva e imponesse la riedizione della valutazione concorsuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che l'art. 6, comma 3, del bando contenesse una prescrizione chiara e univoca, limitando la valutazione ai titoli dichiarati e annotati nello stato matricolare entro la scadenza della domanda. Tale clausola era immediatamente lesiva per il candidato interessato a far valere un titolo non annotato e doveva essere impugnata tempestivamente. L'appellante aveva acquisito conoscenza della mancata annotazione almeno con le comunicazioni del 3 giugno e del 15 luglio 2019, con le quali l'amministrazione aveva espresso il diniego di trascrizione; tali atti, unitamente al bando presupposto, non erano stati impugnati nel termine decadenziale. La mancata impugnazione rendeva non più sindacabili le ragioni del diniego e impediva di contestare la valutazione della Commissione, che era conforme alla lex specialis ormai inoppugnabile. I precedenti invocati dall'appellante non erano pertinenti, poiché riguardavano l'omessa annotazione di un titolo richiesto dall'interessato, mentre nella fattispecie vi erano stati due espressi dinieghi di trascrizione. La successiva annotazione del titolo, intervenuta a procedura concorsuale ampiamente conclusa, non poteva incidere sul risultato ormai consolidato. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 3, del bando di concorso

    la valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, che siano stati indicati in quest’ultima domanda e risultino, altresì, annotati, entro la suddetta data di scadenza, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente

    La clausola imponeva cumulativamente che il titolo fosse posseduto, dichiarato nella domanda e annotato nello stato matricolare entro il termine di presentazione della domanda; la prescrizione era immediatamente lesiva per chi intendesse far valere un titolo non annotato.

  • art. 29 c.p.a.

    I dinieghi espressi di annotazione del titolo, in quanto lesivi dell'interesse alla valutazione concorsuale, dovevano essere impugnati entro il termine decadenziale, unitamente alla clausola del bando che collegava alla mancata annotazione l'esclusione del punteggio.

  • art. 104 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante per chiedere l'ammissione in appello del foglio matricolare aggiornato; la tardiva produzione e la successiva annotazione non sono state ritenute idonee a incidere sull'esito della procedura concorsuale conclusa.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante in relazione all'asserito inadempimento dell'amministrazione all'ordine istruttorio; il richiamo non ha condotto all'accoglimento dell'appello.

  • art. 55 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    Richiamato dall'appellante a sostegno dell'obbligo dell'amministrazione di gestire e aggiornare il fascicolo personale; il Consiglio di Stato non ha applicato tale argomento, ritenendo decisivi i dinieghi di annotazione non impugnati.

  • art. 24 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    Richiamato dall'appellante a sostegno dell'obbligo di aggiornamento del foglio matricolare; il Consiglio di Stato ha distinto la fattispecie dai casi di mera omissione, poiché erano intervenuti espressi dinieghi di trascrizione.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis limita la valutazione concorsuale ai titoli che, oltre a essere posseduti e dichiarati, risultino annotati nello stato matricolare entro la scadenza della domanda, la clausola è immediatamente lesiva per il candidato che intenda far valere un titolo non annotato e deve essere impugnata tempestivamente.
  • Il candidato ha l'onere di verificare la completezza dello stato matricolare ai fini della partecipazione a una procedura concorsuale, quando il bando subordina espressamente la valutazione del titolo alla sua annotazione entro il termine di presentazione della domanda.
  • Il diniego espresso dell'amministrazione di annotare un titolo nel foglio matricolare, ove incida sulla possibilità di ottenere il relativo punteggio concorsuale, costituisce atto lesivo autonomamente impugnabile entro il termine decadenziale, unitamente alla clausola del bando che attribuisce rilievo alla mancata annotazione.
  • La mancata impugnazione tempestiva del diniego di annotazione e della clausola del bando rende non più sindacabili, nel successivo giudizio contro la graduatoria, le ragioni del diniego e la valutazione della Commissione conforme alla lex specialis.
  • La trascrizione del titolo intervenuta tardivamente, dopo la conclusione della procedura concorsuale, non è idonea a incidere su un risultato ormai consolidato, né impone la riedizione della valutazione concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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