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Ordinanza

Ordinanza n. 490/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento - del rapporto informativo n. d'ordine -OMISSIS-, relativo al periodo dal 27 settembre 2024 al 31 dicembre 2024; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento.

Giustizia amministrativa202501089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rapporto informativo relativo a un periodo di servizio, con dequotazione della qualifica da "eccellente" a "superiore alla media"

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rapporto informativo deducendo l'illegittimità della valutazione per illogicità, insufficienza motivazionale e carenza di elementi oggettivi idonei a giustificare il peggioramento rispetto alle precedenti valutazioni costantemente apicali. Ha evidenziato la riduzione di numerosi giudizi analitici riguardanti qualità fisiche, morali, intellettuali e professionali, capacità organizzative e di comando, in asserita contraddizione con la scheda precedente e con le valutazioni successive. Ha inoltre contestato che l'unico elemento fattuale richiamato, ossia la fruizione legittima di un periodo di licenza dopo il rientro da una missione all'estero, potesse incidere negativamente sul rendimento, lamentando infine l'assenza di armonia tra giudizi analitici e giudizio complessivo. Il Ministero ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR Sardegna, sostenendo la competenza del TAR Sicilia - Palermo in ragione della sede di servizio del ricorrente. Nelle more, il ricorrente ha comunicato il ritiro in autotutela del rapporto informativo e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese sulla base della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale e l'ha accolta. Per le controversie relative a dipendenti pubblici non contrattualizzati, la competenza territoriale inderogabile si determina ai sensi dell'art. 13, comma 2, c.p.a. con riferimento alla sede di servizio esistente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato. Il rapporto informativo era stato adottato e portato a conoscenza dell'interessato quando questi prestava servizio presso un Reggimento con sede a Palermo; pertanto, la competenza appartiene al TAR Sicilia - sede di Palermo. Il Collegio non ha esaminato né la domanda di cessazione della materia del contendere conseguente al ritiro in autotutela dell'atto, né la richiesta di condanna dell'Amministrazione per soccombenza virtuale, poiché la cessazione della materia del contendere è una pronuncia di merito e presuppone la potestas iudicandi del giudice adito, mancante in caso di incompetenza territoriale. Ha quindi dichiarato l'incompetenza territoriale del TAR Sardegna, indicando il TAR Sicilia - Palermo quale giudice competente e precisando che la causa può essere riassunta ai sensi e nei termini dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    la competenza territoriale, per le cause relative a pubblici dipendenti non contrattualizzati, si radica, inderogabilmente, davanti al T.A.R. nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio

    La competenza territoriale inderogabile nelle controversie riguardanti dipendenti pubblici non contrattualizzati spetta al TAR nella cui circoscrizione si trova la sede di servizio del dipendente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato.

  • art. 15, comma 4, c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente dopo la declaratoria di incompetenza territoriale.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a dipendenti pubblici non contrattualizzati, la competenza territoriale inderogabile si determina in base alla sede di servizio del dipendente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, non in base alla sede esistente in un momento successivo o al luogo di svolgimento del periodo cui il provvedimento si riferisce.
  • Ai fini della competenza territoriale, il momento rilevante coincide con l'adozione del provvedimento amministrativo, poiché tale criterio assicura un giudice predeterminato attraverso elementi obiettivi, certi e impermeabili alle vicende successive del dipendente o dell'amministrazione.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo natura di pronuncia di merito e accertando l'integrale soddisfazione sopravvenuta della pretesa, presuppone che il giudice adito disponga della potestas iudicandi; essa non può essere pronunciata dal giudice che abbia previamente dichiarato la propria incompetenza territoriale.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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