Sentenza n. 96/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. -OMISSIS-del 20 gennaio 2025 di riscontro all’istanza di accesso presentata dal ricorrente; - di tutti i provvedimenti – anche endoprocedimentali – presupposti, istruttori e consequenziali, ancorché non conosciuti; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta e per la conseguente condanna della R.F.I. S.p.A. alla relativa ostensione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso del 20 gennaio 2025 relativo agli atti delle progressioni di carriera di quattordici dipendenti, agli atti organizzativi connessi e agli attestati formativi
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dipendente di RFI e interessato alla tutela della propria posizione professionale e alle progressioni di carriera interne, aveva chiesto l'accesso agli atti relativi alle promozioni di quattordici dipendenti della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale di Bari intervenute dal 28 gennaio 2022 in poi. La richiesta riguardava bandi, avvisi di personale, commissioni e verbali di selezione; disposizioni organizzative e altri atti concernenti la variazione delle titolarità di strutture e microstrutture; attestati formativi attribuiti ai dipendenti. RFI aveva negato l'accesso agli atti contenenti dati personali di terzi e aveva indicato, per la documentazione organizzativa, la disponibilità degli atti finali sul portale aziendale. Il ricorrente ha dedotto l'insussistenza di un'esigenza assoluta di riservatezza, la non esaustività della documentazione disponibile sul portale e la necessità di acquisire anche gli atti endoprocedimentali. RFI ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo di agire quale datore di lavoro privato, nonché l'inammissibilità e infondatezza della domanda per genericità ed esploratività, in quanto riferita a una pluralità di progressioni di carriera. Il ricorrente ha proposto motivi aggiunti anche in relazione alla sopravvenuta decisione della Commissione per l'accesso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la disciplina dell'accesso si applica anche ai soggetti privati chiamati a svolgere compiti di interesse pubblico e che le relative controversie appartengono alla giurisdizione amministrativa. RFI, concessionaria della gestione della rete ferroviaria nazionale e qualificata organismo di diritto pubblico, è quindi assoggettata alla disciplina dell'accesso. Il Collegio ha ritenuto accessibili gli atti relativi alle progressioni di carriera e all'auto-organizzazione degli uffici, anche quando le progressioni o promozioni non avvengano mediante procedure concorsuali, ma mediante una verifica tecnica delle caratteristiche dei dipendenti. Ha riconosciuto al ricorrente un interesse diretto, concreto e attuale, autonomo rispetto alla fondatezza o all'ammissibilità delle eventuali pretese lavoristiche sottostanti. La richiesta non è stata considerata generica o esplorativa, poiché delimitata temporalmente e riferita a dipendenti nominativamente individuati. RFI non può opporre in modo assoluto la riservatezza dei terzi, non essendo coinvolti dati sensibilissimi, ma deve attivare il procedimento previsto dall'art. 3 del d.P.R. 184/2006, comunicando l'istanza ai controinteressati affinché possano eventualmente opporsi. La richiesta relativa agli atti organizzativi è stata interpretata come riferita a tutti gli atti che hanno condotto alle nomine dei dipendenti indicati nel periodo considerato; bandi, avvisi, atti delle commissioni e verbali devono essere ostesi se esistenti. È stata annullata la nota di diniego del 20 gennaio 2025 e RFI è stata condannata ad attivare il procedimento di accesso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
La disciplina del diritto di accesso si applica anche agli organismi di diritto pubblico e consente l'accesso agli atti delle progressioni di carriera e dell'auto-organizzazione degli uffici quando sussista un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente tutelata.
art. 3 d.P.R. 184/2006
Quando la documentazione richiesta contiene dati personali di terzi, l'amministrazione o il soggetto tenuto all'accesso deve comunicare l'istanza ai controinteressati, consentendo loro di formulare eventuale opposizione; la presenza di dati personali non determina automaticamente un diniego assoluto.
art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 50/2016
La qualificazione di RFI quale organismo di diritto pubblico, operante quale concessionaria della gestione della rete ferroviaria nazionale, comporta il suo assoggettamento alla disciplina pubblicistica dell'accesso.
Massime di principio
- Le controversie sull'accesso documentale proposte nei confronti di un soggetto privato qualificato come organismo di diritto pubblico appartengono alla giurisdizione amministrativa quando i documenti richiesti riguardano settori di autonoma rilevanza pubblicistica dell'attività del soggetto.
- Nell'ambito del rapporto di lavoro presso una società concessionaria di un pubblico servizio, sono accessibili gli atti relativi alle progressioni di carriera e all'auto-organizzazione degli uffici, anche se la progressione o la promozione non è stata preceduta da una procedura concorsuale, purché sussista un interesse diretto, concreto e attuale del richiedente.
- L'interesse all'accesso è autonomo rispetto all'eventuale giudizio concernente la posizione sostanziale sottostante: non è necessario che la domanda giudiziale o lavoristica che il richiedente intenda eventualmente proporre dopo l'ostensione sia già fondata o ammissibile.
- Una richiesta di accesso non è generica o esplorativa quando individua un periodo temporale determinato, i soggetti interessati e categorie documentali sufficientemente identificabili, anche se comprende gli atti endoprocedimentali relativi alle decisioni finali.
- La presenza di dati personali di terzi, ove non si tratti di dati sensibilissimi, non giustifica un diniego assoluto: il soggetto detentore deve attivare il contraddittorio con i controinteressati ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 184/2006 e consentire l'accesso agli atti esistenti, salvi gli esiti del procedimento e il necessario bilanciamento con la riservatezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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