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Ordinanza

Ordinanza n. 421/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, che aveva accolto il ricorso contro il diniego ministeriale di riconoscimento del titolo di formazione spagnolo ai fini dell'insegnamento sul sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado avverso il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione rilasciato in Spagna per l'insegnamento sul sostegno. Il diniego ministeriale si fondava sulle informazioni rese dal Ministero spagnolo, secondo cui il titolo non aveva valore ufficiale e non produceva effetti abilitanti all'insegnamento sul sostegno in Spagna. In sede cautelare il Ministero ha chiesto la sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Il Consiglio di Stato ha rilevato, in prospettiva cautelare, profili di possibile fondatezza dell'appello, anche perché le libertà di circolazione non impongono allo Stato ospitante di attribuire al titolo straniero un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato d'origine. Ha inoltre considerato che l'Amministrazione sembrava avere svolto un'analisi concreta di comparabilità tra il percorso formativo seguito all'estero e i requisiti richiesti in Italia, secondo quanto richiesto dall'Adunanza plenaria n. 18/2022.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare del Ministero e ha sospeso l'esecutività della sentenza del TAR Lazio. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l'appello presentasse profili suscettibili di condurre al probabile accoglimento nel merito, in ragione della rilevanza delle informazioni ufficiali provenienti dal Ministero spagnolo circa l'assenza di valore ufficiale e di efficacia abilitante del titolo nello Stato d'origine, nonché dell'apparente svolgimento da parte dell'Amministrazione di una concreta analisi di comparabilità del percorso formativo. Il giudice ha richiamato, quale criterio interpretativo, la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la libera circolazione non impone allo Stato ospitante di riconoscere al titolo un valore maggiore di quello attribuitogli nello Stato d'origine. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato l'esigenza di evitare un inutile dispendio di attività amministrativa e di mantenere integra la situazione fino alla decisione definitiva, anche in considerazione del pregiudizio alla corretta attribuzione delle funzioni di insegnamento e dell'alterazione della concorrenza rispetto ai docenti regolarmente abilitati. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 9 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare e consente la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari.

  • art. 18 direttiva 2005/36/CE

    La libera circolazione dei professionisti non impone allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione estero un valore superiore a quello riconosciuto nello Stato membro d'origine, secondo il criterio richiamato dalla Corte di giustizia.

  • Adunanza plenaria n. 18/2022

    Richiede una concreta analisi di comparabilità tra il percorso formativo seguito nello Stato membro d'origine e la formazione richiesta nello Stato ospitante ai fini del riconoscimento professionale.

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. VIII, 20 novembre 2025, cause C-340/24 e C-442/24

    In un caso analogo ha affermato che le libertà di circolazione non possono imporre allo Stato membro ospitante di attribuire a un titolo di formazione rilasciato nello Stato d'origine un valore superiore a quello posseduto in quest'ultimo Stato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in un altro Stato membro, lo Stato ospitante non è tenuto ad attribuire al titolo un valore o un'efficacia abilitante superiori a quelli riconosciuti nello Stato membro d'origine.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo estero può risultare assistito da fumus boni iuris quando si fonda su informazioni ufficiali dell'autorità competente dello Stato d'origine che attestino l'assenza di valore ufficiale del titolo o della sua efficacia abilitante nella professione considerata.
  • Ai fini del riconoscimento di una qualificazione professionale estera, l'Amministrazione deve procedere a una concreta analisi di comparabilità tra il percorso formativo svolto nello Stato d'origine e i requisiti professionali richiesti nello Stato ospitante.
  • In sede cautelare d'appello, il periculum in mora può sussistere quando l'esecuzione della sentenza di primo grado comporti attività amministrative potenzialmente inutili, incida sulla corretta attribuzione di funzioni pubbliche e alteri la posizione concorrenziale rispetto ai soggetti regolarmente abilitati.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioAppelloTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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