Cassazione Penale, Sentenza n. 10431/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di riesame della custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata. Il ricorrente denunciava: (1) omessa trasmissione al Tribunale di specifici atti/verbali (in particolare le sommarie informazioni rese da Alessandro Pennetti il 2/9/2025 e il 6/10/2025, e le dichiarazioni di Del Regno del 23/9/2025) con richiamo dell'art. 309 commi 5 e 10 c.p.p., deducendo la perdita di efficacia della misura; (2) inutilizzabilità delle dichiarazioni di Pennetti e Del Regno, in particolare per effetto dell'emersione di dichiarazioni autoindizianti e di eteroaccuse (art. 63 c.p.p.); (3) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante "delle più persone riunite" (art. 628, comma 2, n.1 c.p.); (4) vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso (art. 416‑bis.1 c.p.), per mancanza di specificazione delle modalità intimidatorie e mancata prova della comunicabilità soggettiva dell'aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Motivazioni principali: (a) l'obbligo di trasmissione di cui all'art. 309, comma 5 c.p.p. riguarda solo gli atti "selezionati" dal pubblico ministero per sostenere la richiesta; la sanzione di inefficacia dell'art. 309, comma 10 c.p.p. è quindi limitata ai casi di omessa trasmissione degli atti originariamente allegati alla richiesta al GIP; il ricorrente non ha provato che gli atti mancanti fossero tra quelli originariamente trasmessi, rendendo aspecifica e inammissibile la censura. Inoltre è legittima la produzione integrativa di documenti da parte del PM in sede di riesame. (b) Le censure sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni sono infondate: la Corte distingue le violazioni che colpiscono lo "statuto" della prova (che possono determinare inutilizzabilità) dalle violazioni meramente accessorie; qui il Tribunale per il riesame ha adeguatamente valutato lo status dei dichiarante e ritenuto utilizzabili le dichiarazioni, motivando che le fatture false erano finalizzate a occultare prestazioni usuraie e non a consentire evasioni fiscali ai sensi del d.lgs. 74/2000. (c) L'aggravante del metodo mafioso è stata ritenuta correttamente riconosciuta: non è necessaria la prova di un'associazione mafiosa concreta né che l'autore appartenga alla stessa, basta che la modalità di minaccia evochi la capacità intimidatoria tipica delle organizzazioni mafiose; nel caso erano presenti riferimenti ricorrenti al "clan Partenio" e all'uso della sua capacità intimidatoria. (d) La censura sull'aggravante delle "più persone riunite" è stata considerata inammissibile per mancanza di interesse processuale in sede cautelare, posto che l'eventuale esclusione di tale aggravante non avrebbe inciso sulle esigenze cautelari alla luce del riconoscimento del metodo mafioso. Conseguenze procedurali: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese e ordine di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 d.p.r.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
L'obbligo di trasmissione al Tribunale per il riesame riguarda solo gli atti selezionati dal pubblico ministero per sostenere la richiesta (comma 5); la sanzione di inefficacia prevista dal comma 10 opera solo quando non siano trasmessi al Tribunale gli atti originariamente allegati alla richiesta al GIP, non per la mancata trasmissione di ogni atto delle indagini.
art. 291 cod. proc. pen.
Richiamato nel combinato con art. 309/310 per spiegare la "catena di trasmissione" degli atti tra PM, GIP e Tribunale per il riesame; la violazione di tale catena è condizione per l'inefficacia della misura secondo la Corte.
art. 310 cod. proc. pen.
Parte della normazione richiamata sulla trasmissione degli atti e sui limiti della produzione documentale nel procedimento cautelare; la Corte afferma che il PM può integrare la produzione documentale in sede di riesame.
art. 63 cod. proc. pen.
Regola l'effetto delle dichiarazioni rese da persone non già indagate che emergono autoindizianti: la dichiarazione precedente all'emersione degli indizi non può essere utilizzata contro il dichiarante, ma può essere utilizzata contro terzi; la Corte distingue tra violazioni dello "statuto" del dichiarante che determinano inutilizzabilità e violazioni accessorie che non comportano automaticamente nullità.
art. 416‑bis, comma 1, cod. pen.
L'aggravante del "metodo mafioso" è di natura oggettiva rispetto alle modalità della condotta: non richiede la prova di un'associazione mafiosa concreta né la partecipazione del reo all'associazione; è sufficiente che la minaccia o la violenza evochi la capacità intimidatoria tipica delle organizzazioni mafiose; possono valere anche minacce implicite o riferimenti al capitale criminale.
art. 628, comma 2, n. 1, cod. pen.
Norma sull'aggravante per il fatto commesso da più persone riunite; la Corte ha ritenuto la questione non rilevante in sede cautelare perché l'eventuale esclusione non avrebbe inciso sulle esigenze cautelari in presenza dell'aggravante del metodo mafioso.
d.lgs. 74/2000 (art. 8)
Richiamato come termine di confronto: il Tribunale ha motivato che le fatture false erano finalizzate a occultare prestazioni usuraie e non a consentire l'evasione fiscale prevista dall'art. 8, giustificando l'utilizzabilità delle dichiarazioni.
art. 357 e art. 373 cod. proc. pen.
Richiamati nel ragionamento sulle garanzie per i "vulnerabili" e le modalità di assunzione della prova dichiarativa (videoregistrazione); la Corte ribadisce che la violazione delle regole che definiscono lo "statuto" della prova è quella che determina inutilizzabilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che legittima la condanna alle spese per la parte privata che propone un ricorso rigettato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
disposizioni di attuazione del codice (art. 94, commi 1‑ter e 1‑bis)
Previsione procedurale che impone la trasmissione della copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti consequenziali, utilizzata per disporre la comunicazione al carcere dove è ristretto il ricorrente.
Massime di principio
- L'obbligo di trasmissione degli atti al Tribunale per il riesame riguarda solo gli atti selezionati originariamente dal pubblico ministero; la sanzione di inefficacia della misura per mancata trasmissione (art. 309 c.p.p.) è limitata ai casi di violazione della "catena di trasmissione" degli atti originariamente allegati alla richiesta al GIP.
- Il pubblico ministero può integrare la documentazione in sede di riesame; la difesa deve dimostrare concretamente la discrepanza tra gli atti originariamente trasmessi e quelli poi prodotti per fondare una censura di inefficacia.
- Le dichiarazioni testimoniali o sommarie sono inutilizzabili solo quando vi sia violazione delle regole che definiscono lo "statuto" del dichiarante (es. mancata somministrazione di avvisi o mancata assistenza del difensore al dichiarante coinvolto nel fatto); violazioni meramente formali o accessorie non implicano automaticamente inutilizzabilità.
- Se, nel corso dell'audizione di un testimone "neutro", emergono indizi di responsabilità a suo carico, le dichiarazioni rese prima dell'emersione possono essere utilizzate contro terzi ma non contro il dichiarante stesso (art. 63 c.p.p.); le dichiarazioni successive all'emersione degli indizi non sono utilizzabili neanche contro terzi salvo particolari condizioni.
- L'aggravante del metodo mafioso è oggettiva: non richiede la prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa concreta né che l'autore del reato ne faccia parte; è sufficiente che le modalità della minaccia o violenza siano oggettivamente idonee a richiamare la capacità intimidatoria di organizzazioni mafiose, anche mediante minacce implicite o riferimenti al "capitale criminale".
- In sede cautelare la contestazione formale di un'aggravante è rilevante solo se la sua esclusione potrebbe incidere sull'esistenza della misura o sulla sua modalità applicativa; se un'altra aggravante di analogo impatto (es. metodo mafioso) permane, il ricorso può risultare privo di interesse.
- Per impugnazioni cautelari, la difesa deve fornire elementi probatori specifici e non mere affermazioni generiche (es. dimostrare quale documento è stato effettivamente omesso dalla trasmissione originaria) altrimenti la censura viene dichiarata aspecifica e inammissibile.
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