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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9657/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Romaniello era gravato da più capi di imputazione relativi a fatti commessi a Napoli il 2/3/2018: tentata rapina (capo A), tentato omicidio di Luigi D'Ambrosio (capo B), lesioni personali con il calcio della pistola (capo C), detenzione e porto illegali di pistola (capo D) ed evasione dagli arresti domiciliari (capo E). I testimoni, in particolare il teste Carola e la vittima D'Ambrosio, riconobbero l'imputato dopo ricognizione fotografica; sul luogo fu rinvenuto un proiettile inesploso e un caricatore con munizioni calibro 9x21. In primo e in secondo grado Romaniello fu condannato a 14 anni. In cassazione il difensore ha dedotto: 1) vizio di motivazione sull'identificazione dell'autore del fatto, contestando la certezza del riconoscimento e l'assenza di riscontri oggettivi; 2) vizio di motivazione e errore di diritto in ordine al capo B sostenendo che la pistola era priva di munizioni e dunque l'azione era inidonea, mancando l'elemento oggettivo del tentativo (richiamando la disciplina dell'art. 49, comma 2 c.p. e la teoria del reato impossibile); 3) mancata valutazione e motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (artt. 62-bis, 133 c.p.); 4) difetto di motivazione sulla commisurazione degli aumenti di pena per reati satellite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e congrua la valutazione di merito sul riconoscimento operato dal teste Carola, considerato attendibile nonostante la minore certezza della vittima e l'assenza di riconoscimenti da parte di altri soggetti. Sul piano del tentativo (capo B) la Corte ha confermato che l'evento morte non si è realizzato a causa della perdita del caricatore nel corso della colluttazione e per un errore dell'imputato nello scarrellare, che provocò l'uscita del proiettile in canna; questi sono fattori esterni alla condotta che non escludono la idoneità degli atti posti in essere. La Corte ha quindi escluso la configurabilità del reato impossibile perché l'arma era idonea allo scopo all'inizio dell'azione. Il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione delle pene accessorie sono stati ritenuti adeguatamente motivati e non suscettibili di censura in sede di legittimità. Conseguentemente il verdetto di condanna resta confermato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2 cod. pen. (tentativo)

    Il requisito dell'idoneità degli atti al fine di integrare il tentativo richiede che il mezzo o l'azione siano idonei sin dall'inizio; l'inidoneità rileva solo se assoluta e preesistente all'azione. Se il mezzo era idoneo all'inizio e ha perso efficacia per fattori sopravvenuti esterni, il tentativo è configurabile.

  • art. 62-bis cod. pen. (attenuanti generiche)

    La valutazione del riconoscimento delle attenuanti generiche è rimessa al giudice che deve motivare la decisione in relazione ai parametri dell'art. 133 c.p.; nel caso di condotte particolarmente gravi e modalità di offesa rilevanti, il diniego è legittimo se adeguatamente motivato.

  • art. 133 cod. pen. (determinazione della pena)

    La commisurazione della pena va motivata con riferimento alla gravità del fatto, alla personalità dell'autore e ai precedenti; la Corte ha ritenuto congrua la determinazione delle singole pene e degli aumenti per i reati satellite in relazione alla gravità e ai precedenti specifici dell'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen. (spese del giudizio di cassazione)

    In caso di rigetto del ricorso la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, in conformità a questa norma procedurale.

  • Cass. Sez.1, n. 870 del 17/10/2019 (Mazzarella) - principio di giurisprudenza

    Precedente richiamato per affermare che l'inidoneità del mezzo rileva solo se assoluta e sussistente sin dall'inizio dell'azione; fattori intervenuti in corso d'opera che rendono inefficace il mezzo non escludono necessariamente il tentativo.

  • Cass. Sez.1, n. 36726 del 02/07/2015 (L.M.) - principio di giurisprudenza

    Ulteriore precedente confermante il principio secondo cui l'azione è idonea se il mezzo lo era all'inizio, e l'inefficacia sopravvenuta non configura automaticamente il reato impossibile.

Massime di principio

  • Il riconoscimento operato da un testimone che ha visto il colpevole in volto e a distanza ravvicinata ha forte valore probatorio; la Corte di merito è sovente esente da sindacato in Cassazione se la motivazione è coerente e priva di vizi logico-giuridici.
  • Il tentativo richiede che gli atti esecutivi siano idonei a causare l'evento: l'idoneità va valutata rispetto alla situazione obiettiva all'inizio dell'azione, non rispetto a fattori sopravvenuti che abbiano ridotto o annullato l'efficacia del mezzo.
  • La perdita del caricatore o l'assenza di munizioni intervenuta nel corso della condotta, se non preesistente, non esclude automaticamente il tentativo; è possibile ritenere il tentativo se l'autore ha posto in essere atti diretti in modo non equivoco verso la commissione del reato.
  • La teoria del reato impossibile si applica solo quando il mezzo è intrinsecamente ed oggettivamente incapace di produrre l'evento dall'inizio dell'azione; dubbi o inefficienze sopravvenute non sono sufficienti.
  • Il diniego delle attenuanti generiche e la commisurazione della pena sono decisioni discrezionali del giudice che richiedono una motivazione collegata ai parametri di legge; l'assenza di motivazione specifica è censurabile, ma una motivazione congrua e logica è difficile da impugnare in Cassazione.
  • Per contestare efficacemente un riconoscimento o una valutazione di merito in cassazione è necessario evidenziare vizi di motivazione, illogicità o violazioni di legge specifiche, non una mera richiesta di rivalutazione degli elementi probatori già apprezzati dal giudice di merito.

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