Sentenza n. 133/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della delibera dell'Asl Na 2 Nord n. 763 del 10/5/2022 avente ad oggetto “chiusura esercizio anno 2020 branca F.K.T. ai sensi del decreto dirigenziale n. 83/2020 e delle DD.GG.RR.CC. n. 92 e 93/2021 ed allegata tabella 1 nella quale viene quantificato – a chiusura anno 2020 per le strutture aderenti a “La Campania riparte” – in sfavore della ricorrente un importo nota di credito da emettere di euro 61.595,76 ed un importo da recuperare di euro 42.932,13; - di ogni altro atto presupposto connesso e conseguente in quanto lesivo. Quanto ai motivi aggiunti presentati da Casa di Cura Villa dei Fiori S.r.l. il 20/10/2022: - della determina dirigenziale dell'Asl Na 2 Nord n. 4869 del 19/7/2022 ad oggetto “chiusura esercizio anno 2021 – branca FKT ex art. 44” con la quale viene data esecuzione alla precedente delibera n. 763 del 10/5/2022, impugnata con ricorso principale, e per l'effetto viene applicata una decurtazione di 61.595,76 con recupero e conseguente emissione di nota di debito di pari importo; - della comunicazione dell'Asl Na 2 Nord inviata alla struttura con Pec del 19/7/2022 ad oggetto “richiesta emissione nota di credito a saldo anno 2020” di importo pari ad euro 61.595,76 in esecuzione della delibera dell’A.S.L. n. 763 del 22/5/2022; - di ogni altro presupposto connesso e conseguente in quanto lesivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera dell'ASL relativa alla chiusura dell'esercizio 2020 e ai ristori per la branca FKT, nonché determina attuativa, richiesta di emissione di nota di credito e recupero di euro 61.595,76
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria ha impugnato la delibera dell'ASL che, nell'ambito del programma regionale “La Campania riparte”, aveva quantificato in euro 61.595,76 l'importo da restituire mediante nota di credito e in euro 42.932,13 l'importo da recuperare, nonché gli atti successivi con cui era stata applicata la decurtazione e richiesto il pagamento. Ha dedotto, tra l'altro, l'incompetenza dell'ASL, il difetto assoluto di attribuzione, la violazione della disciplina statale e regionale sui ristori COVID-19, l'erronea applicazione delle delibere regionali, il difetto di istruttoria e di motivazione, l'eccesso di potere per sviamento, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, la violazione dei principi di buon andamento, leale cooperazione, buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento, nonché l'illegittimo esercizio dei poteri di revoca o annullamento d'ufficio. La ricorrente ha inoltre proposto domanda risarcitoria, sostenendo che il comportamento dell'ASL avesse alterato retroattivamente l'equilibrio economico delle prestazioni svolte e inciso sull'affidamento maturato in ordine alla spettanza dei ristori.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti e della domanda risarcitoria, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, ha affermato che, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il beneficio è riconosciuto direttamente dalla legge e all'amministrazione compete soltanto verificare l'esistenza dei presupposti e liquidare l'importo secondo criteri predeterminati, senza discrezionalità sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione. Il giudice ha ritenuto che i ristori in esame trovassero fondamento nella disciplina statale e regionale attuativa e che l'ASL non disponesse di discrezionalità amministrativa, dovendo procedere a una mera ricognizione e a eventuali accertamenti funzionali alla liquidazione. La controversia riguarda pertanto diritti soggettivi e deve essere proposta davanti al giudice ordinario; il giudizio può essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
il giudizio può essere riassunto, nei termini e con le modalità previste dall’art. 11, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti previsti dalla norma.
art. 48 d.l. 18/2020
Costituisce, secondo la sentenza, una delle basi normative dei ristori destinati alle strutture sanitarie private accreditate durante l'emergenza COVID-19.
art. 4, commi 5, 5-bis e 5-ter, d.l. 34/2020
La disciplina, integrata dagli atti regionali, riconosce ristori secondo presupposti e criteri predeterminati, senza attribuire all'ASL discrezionalità sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, ma la sentenza non esamina nel merito tali censure per difetto di giurisdizione.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
È richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di buona fede e correttezza dell'amministrazione, senza esame di merito da parte del TAR.
Massime di principio
- Quando un contributo o ristoro pubblico è riconosciuto direttamente dalla legge e all'amministrazione è demandata soltanto la verifica dei presupposti e la liquidazione secondo criteri predeterminati, senza apprezzamento discrezionale sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione, la posizione del beneficiario è di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il riparto di giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere determinato in base alla natura della situazione soggettiva azionata: la giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda una fase procedimentale anteriore al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure l'annullamento o la revoca del beneficio per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse.
- La controversia relativa alla quantificazione, al recupero o alla decurtazione di ristori sanitari fondati sulla legge statale e sulla disciplina regionale attuativa appartiene al giudice ordinario quando l'azienda sanitaria non esercita poteri discrezionali, ma svolge attività ricognitiva e di liquidazione secondo parametri normativamente predeterminati.
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