Cassazione Civile, Ordinanza n. 10697/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione di due avvisi di intimazione di pagamento e delle relative cartelle esattoriali emesse nei confronti di un contribuente. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva rigettato solo parzialmente il ricorso, confermando gli altri atti impugnati; in appello il contribuente aveva censurato, tra l’altro, la regolarità delle notifiche delle cartelle, l’asserita carenza di motivazione sui criteri di calcolo degli interessi, la violazione del D.M. n. 321 del 1999 e la prescrizione del diritto alla riscossione per mancata tempestiva azione esecutiva ex art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973. La commissione tributaria regionale ha respinto l’appello, ritenendo provata la notifica delle cartelle a mezzo posta tramite le relate prodotte, comunque regolare la notificazione per raggiungimento dello scopo, inammissibile la doglianza sugli interessi perché riferita a un atto non autonomamente impugnato e comunque generica e infondata, e tardiva la questione relativa al D.M. n. 321 del 1999 perché sollevata solo in appello. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione in relazione al preteso giudicato interno e all’omesso esame dell’eccezione di prescrizione; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione della procedura di notifica delle cartelle, sostenendo l’inefficacia/nullità degli atti dell’agente della riscossione e l’assenza di alcune relate di notifica depositate in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha osservato, per il primo motivo, che era formulato sulla base di una nozione di vizio motivazionale non più vigente, che mancava l’indicazione di un fatto storico decisivo nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5 c.p.c., ed era comunque carente di autosufficienza perché non riportava compiutamente gli atti processuali necessari a verificare l’asserita omessa pronuncia sulla prescrizione. Per il secondo motivo ha rilevato la commistione di censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la mancata specifica confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata sulla regolarità della notifica a mezzo posta e sulla produzione delle relate, il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione delle cartelle, nonché l’omessa impugnazione di una autonoma ragione decisoria, ossia la ritenuta regolarità della notifica per raggiungimento dello scopo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
Il vizio motivazionale è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non è più configurabile nelle forme dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione. La deduzione di violazione di legge e vizio di motivazione non può essere sovrapposta in modo promiscuo.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia su un’eccezione è deducibile solo se l’eccezione era stata ritualmente e specificamente proposta e deve essere riportata nel ricorso con precisione e indicazione degli atti rilevanti.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la notifica della cartella esattoriale è sufficiente, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica; non è necessaria l’esibizione dell’originale o della copia autentica.
art. 50 della legge n. 602 del 1973
È richiamato dal ricorrente quale termine per l’inizio dell’azione esecutiva, ma la censura sulla prescrizione/decadenza della riscossione è stata ritenuta inammissibile per difetti di specificità e autosufficienza.
D.M. n. 321 del 1999
La censura relativa alla violazione di tale decreto è stata considerata inammissibile perché proposta solo in appello.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l’obbligo di versare l’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è ammissibile solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede che l’eccezione o domanda sia stata ritualmente proposta nel merito e che nel ricorso per cassazione siano indicati con precisione i relativi atti processuali, in modo da consentire il controllo di autosufficienza.
- Non è ammissibile un motivo di ricorso che mescoli in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale senza distinguere chiaramente i profili di diritto da quelli di fatto.
- In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere fornita mediante la produzione della matrice o copia della cartella con la relazione di notifica, senza necessità dell’originale o della copia autentica.
- Se la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; il mancato superamento di anche una sola di esse comporta il rigetto o l’inammissibilità del ricorso nel suo complesso.
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