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Ordinanza

Ordinanza n. 1470/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza: del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1023/2016, emessa nel giudizio n. 3504/2011 r.g., confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Catania Sezione Lavoro n. 330/2018 emessa nel giudizio n. 785/2016 R.G.

Giustizia amministrativa202600322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione del giudicato, con particolare riferimento al versamento dei contributi previdenziali dovuti sulla somma riconosciuta a titolo risarcitorio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1023/2016, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 330/2018. Il giudicato aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro, eventualmente mediante una collocazione compatibile con lo stato di salute secondo le indicazioni della CTU, nonché la corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione e il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo. La ricorrente lamenta che, pur avendo ricevuto gli arretrati, i contributi previdenziali non sarebbero stati effettivamente versati all'INPS. Il Ministero sostiene invece di avere integralmente eseguito il giudicato mediante il pagamento di euro 197.529,78, qualificato come importo lordo dipendente, comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali, sia a carico del datore di lavoro sia della lavoratrice, affermando che euro 11.219,69 sarebbero stati versati all'INPS. La ricorrente contesta tale ricostruzione sulla base dell'estratto conto contributivo, del prospetto prodotto dal Ministero, nel quale non sarebbe indicata la voce relativa ai contributi, e della mancata produzione delle denunce telematiche UniEmens/ListaPosPA.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Rilevata la contrapposizione tra la documentazione e le tesi delle parti sull'effettivo versamento e ricevimento dei contributi previdenziali, ha disposto un'istruttoria. Il Ministero della Giustizia e l'INPS - Direzione Provinciale di Catania dovranno depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione analitica con dettagliati chiarimenti sull'effettivo versamento da parte dell'amministrazione e sul ricevimento da parte dell'INPS dei contributi dovuti in favore della ricorrente in esecuzione del giudicato. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 7 luglio 2026. Le spese non risultano definite.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati personali relativi alla salute e alla conseguente disposizione di oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando permane una contestazione documentata sull'effettiva esecuzione di una statuizione del giudicato relativa al versamento di contributi previdenziali, il giudice può acquisire una relazione analitica sia dall'amministrazione obbligata sia dall'ente previdenziale destinatario dei versamenti, per verificare distintamente il pagamento e il relativo ricevimento.
  • L'esecuzione di una sentenza che impone il versamento dei contributi previdenziali non è dimostrata dal solo pagamento al dipendente di una somma qualificata come importo lordo o comprensiva di ritenute: occorre verificare l'effettivo versamento all'ente previdenziale e la relativa registrazione contributiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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