Cassazione Penale, Sentenza n. 32387/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in secondo grado alla pena di dodici anni e venti giorni di reclusione per partecipazione a un'associazione di tipo mafioso e per plurimi reati-fine, era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. La Corte di appello aveva sostituito la misura con gli arresti domiciliari, valorizzando il tempo trascorso in custodia, pari a cinque anni e sei mesi, la buona condotta carceraria, lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione all'università. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'appello cautelare del Procuratore generale, aveva invece ripristinato la custodia in carcere, ritenendo non sufficienti tali elementi a superare la presunzione di adeguatezza della custodia prevista per il reato associativo mafioso. Il Tribunale aveva valorizzato il radicamento storico e territoriale dell'associazione, il ruolo significativo dell'imputato, la pluralità e gravità dei reati, l'assenza di elementi indicativi di dissociazione o di effettivo ravvedimento e il rischio di reiterazione anche mediante terze persone. La difesa ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deducendo la violazione del principio del minimo sacrificio necessario, la natura dinamica della valutazione cautelare e l'insufficienza della motivazione. Ha lamentato l'omessa o inadeguata valutazione della documentazione relativa al lavoro carcerario, agli studi universitari, alla condotta inframuraria e all'assenza di violazioni durante il periodo di arresti domiciliari; ha sostenuto che il tempo trascorso dalla commissione dei reati e dall'applicazione della misura costituisse, insieme alla condotta successiva, un fatto nuovo idoneo a dimostrare l'attenuazione della pericolosità. Ha inoltre censurato l'uso di una precedente sentenza non inserita negli atti, l'omessa comparazione con la posizione di altri coimputati destinatari di misura meno afflittiva e la motivazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha affermato che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. opera anche nelle successive vicende relative alla permanenza delle esigenze cautelari. In presenza di partecipazione a un'associazione mafiosa storica, stabilmente radicata, il decorso del tempo successivo all'applicazione della misura non è di per sé sufficiente a superare la presunzione: occorrono fatti nuovi e, in particolare, elementi indicativi della rescissione dei rapporti con il sodalizio o di una seria revisione critica del percorso criminale. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale sul radicamento dell'associazione, sull'inserimento stabile dell'imputato, sulla capacità criminale, sull'assenza di dissociazione e sull'insufficienza del lavoro carcerario, dello studio e della buona condotta. Ha inoltre ritenuto utilizzabile, come fatto notorio, il precedente giudiziario specificamente individuato nella decisione, tale da consentire il controllo sulla sua esistenza e pertinenza. Ha escluso l'obbligo di comparazione con altri coimputati in assenza di una dimostrazione di piena analogia delle rispettive posizioni e ha ritenuto logicamente motivata l'inidoneità degli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, a prevenire la reiterazione dei reati. La decisione impugnata è stata pertanto confermata.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, c.p.p.
presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere
La presunzione opera non solo al momento dell'applicazione originaria della misura, ma anche nelle successive richieste di revoca o sostituzione; per superarla sono necessari fatti nuovi idonei a dimostrare un mutamento in meglio del quadro cautelare.
art. 299 c.p.p.
revoca e sostituzione delle misure
Ai fini della revoca o sostituzione rileva il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura, che può assumere valore di fatto sopravvenuto solo se valutato insieme ad ulteriori elementi significativi.
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato
Il tempo silente anteriore all'applicazione della misura deve essere considerato dal giudice nell'ordinanza genetica, ma non equivale automaticamente a un fatto nuovo rilevante nella fase di revoca o sostituzione.
art. 416-bis c.p.
partecipazione ad associazione di tipo mafioso
Per la partecipazione a un'associazione mafiosa storica, con radicamento risalente e stabile, l'attualità del pericolo cautelare è tendenzialmente immanente e può essere esclusa soltanto da prove della rescissione di ogni rapporto con il sodalizio.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
violazione di legge e vizi della motivazione
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi cautelari quando la motivazione del giudice sia logica, completa e non manifestamente illogica.
art. 28 Reg. esec. c.p.p.
adempimenti di cancelleria
La sentenza dispone gli adempimenti di cancelleria previsti dalla norma.
Massime di principio
- Nella fase di revoca o sostituzione di una misura cautelare applicata per partecipazione a un'associazione mafiosa storica, il decorso del tempo successivo all'applicazione della misura non è, da solo, sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
- Quando l'associazione mafiosa è storicamente radicata e stabile, l'attualità delle esigenze cautelari può essere esclusa soltanto mediante elementi concreti indicativi della rescissione di ogni rapporto con il sodalizio o di una seria e univoca revisione del percorso criminale.
- La buona condotta carceraria, lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a un corso di studi e l'assenza di violazioni durante un breve periodo di arresti domiciliari non costituiscono necessariamente fatti nuovi sufficienti a dimostrare l'attenuazione della pericolosità, se non sono accompagnati da ulteriori elementi di effettivo distacco dall'organizzazione criminale.
- Il giudice della cautela deve valutare la posizione specifica dell'indagato o imputato; il confronto con la situazione di altri coimputati impone una motivazione specifica solo quando sia dimostrata una reale analogia non limitata alla mera appartenenza al medesimo contesto associativo.
- Un precedente giudiziario non materialmente inserito negli atti può essere utilizzato come fatto notorio ai fini motivazionali se è specificamente indicato nella decisione in modo da consentire il controllo sulla sua effettiva esistenza, notorietà e pertinenza rispetto al caso concreto.
- La custodia domiciliare, anche con controllo elettronico, può essere ritenuta inadeguata quando, in ragione della natura dei reati e del radicamento territoriale dell'organizzazione, permanga la concreta possibilità di reiterazione mediante terzi.
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