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Sentenza

Sentenza n. 613/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 351/2024, emessa dal Tribunale di Avezzano, sez. lav., il 10.12.2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n° 703/2023/LAV, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500381

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Avezzano, sezione lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 351/2024 del Tribunale di Avezzano, passata in giudicato, dalla quale derivavano spettanze in suo favore. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adempiuto, accreditando le somme dovute. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la refusione delle spese, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio ha determinato la piena soddisfazione della pretesa della ricorrente. Poiché l'ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre disposta l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza, le spese processuali possono essere poste a suo carico, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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