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Sentenza

Sentenza n. 1645/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza della Sentenza n. 183/2023 - RG n. 635/2022 – pubblicata il 25/07/2023, emessa dal Tribunale di Grosseto, Sez. lavoro.

Giustizia amministrativa202502022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Grosseto che aveva riconosciuto il diritto alla carta del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 183/2023 del Tribunale di Grosseto, sezione lavoro, notificata al Ministero il 10 febbraio 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto della docente a ottenere la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro annui, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’amministrazione e chiesto che fosse ordinato al Ministero di accreditare gli importi dovuti. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 16 luglio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Grosseto era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato e che risultava rispettato il termine dilatorio di 120 giorni per l’avvio dell’esecuzione. Accertata l’inottemperanza non contestata del Ministero, ha ordinato a quest’ultimo di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, accreditando alla ricorrente, mediante carta del docente, 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, incaricandolo di provvedere nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La disposizione costituisce il fondamento normativo della carta del docente, riconosciuta alla ricorrente dalla sentenza del giudice del lavoro posta in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il termine dilatorio per l’avvio dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione è stato ritenuto rispettato, poiché il ricorso per ottemperanza è stato notificato dopo la notifica della sentenza e il decorso di 120 giorni.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando una sentenza passata in giudicato abbia imposto a un’amministrazione un’attività vincolata e l’amministrazione non vi abbia adempiuto, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione specifica del giudicato, fissando un termine per provvedere.
  • Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, sotto il profilo temporale, quando sia stata notificata la sentenza da eseguire e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • In caso di persistente inottemperanza successiva all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega, per adottare gli atti necessari all’esecuzione del giudicato entro un termine prestabilito.
  • L’assenza di costituzione dell’amministrazione intimata e la mancata contestazione dell’inottemperanza, unitamente alla prova della notifica e del passaggio in giudicato della sentenza, consentono di accertare l’inadempimento e disporre le misure esecutive conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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