Sentenza n. 1710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima stralcio) n.-OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di decadenza dalla ferma prefissata di un anno nella Marina militare e conseguente collocamento in congedo illimitato per fine ferma
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dalla ferma prefissata, disposta dopo l'accertamento della non veridicità della dichiarazione resa nella domanda di concorso circa il voto del diploma di istruzione secondaria di primo grado: era stato dichiarato il giudizio di “ottimo 9-10”, mentre risultava conseguito il giudizio di “distinto”. Deduceva errore di giudizio, difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta, contraddittorietà ed eccesso di potere, sostenendo in particolare che l'amministrazione e il giudice di primo grado non avevano esaminato le memorie difensive presentate nel procedimento di decadenza né motivato sul loro rigetto. L'appellante sosteneva inoltre che la dichiarazione non veritiera fosse frutto di errore commesso in buona fede e chiedeva l'annullamento degli atti, oltre al risarcimento dei danni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la legittimità degli atti impugnati. Il bando prevedeva espressamente l'esclusione dei candidati che avessero reso dichiarazioni non veritiere sul giudizio o sulla votazione del diploma e stabiliva che i candidati risultati privi dei requisiti, anche dopo l'incorporazione, fossero esclusi con provvedimento motivato. Gli artt. 75 e 76 d.P.R. 445/2000 impongono, rispettivamente, la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e le conseguenze sanzionatorie per le dichiarazioni mendaci. La non corrispondenza oggettiva tra dichiarazione e realtà era quindi sufficiente a determinare la decadenza, senza rilevanza della buona fede, dell'errore o dell'assenza di dolo sul piano amministrativo. Il principio di autoresponsabilità impedisce al concorrente di sottrarsi alle conseguenze degli errori o delle negligenze nella compilazione della domanda; il soccorso istruttorio non è invocabile per sanare una dichiarazione non veritiera, poiché ciò violerebbe la par condicio. Il bando, quale lex specialis, vincolava rigidamente l'amministrazione e rendeva l'esclusione un atto dovuto, privo di margini di discrezionalità. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione dell'atto e coerente con le risultanze istruttorie, escludendo i vizi dedotti. La domanda risarcitoria è stata respinta unitamente all'appello. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 2.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 3, comma 4, bando di reclutamento VFP1 Marina militare 2013
L’Amministrazione effettuerà la verifica del possesso sia dei requisiti di partecipazione al concorso sia dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza, nonché del diritto alla riserva dei posti.
La disposizione fonda il potere-dovere dell'amministrazione di verificare anche successivamente la veridicità delle dichiarazioni e il possesso dei requisiti.
art. 4, comma 9, bando di reclutamento VFP1 Marina militare 2013
Il candidato [...] si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il candidato assume la responsabilità delle dichiarazioni rese nella domanda, con conseguenze amministrative e penali in caso di non veridicità.
art. 7, commi 1, lettera c), e 4, bando di reclutamento VFP1 Marina militare 2013
Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l’esclusione dal reclutamento le domande [...] contenenti dichiarazioni non veritiere [...]
La dichiarazione non veritiera sul voto del diploma comporta l'esclusione; l'esclusione può essere disposta anche dopo l'incorporazione e rende l'atto vincolato.
art. 75 d.P.R. 445/2000
Qualora dal controllo [...] emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La non veridicità della dichiarazione sostitutiva determina la decadenza dai benefici quando il beneficio sia stato conseguito sulla base della dichiarazione, senza necessità di valutare colpa o buona fede.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso [...] è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
La norma contempla le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, distinte dalle conseguenze amministrative previste dall'art. 75.
artt. 3 e 10, comma 1, lettera b), e 21-bis l. 241/1990
Sono stati richiamati dall'appellante in relazione al difetto di motivazione e alla partecipazione procedimentale, ma il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza dei relativi vizi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive, la dichiarazione sostitutiva non veritiera resa dal candidato comporta la decadenza dal beneficio conseguito quando il beneficio sia stato ottenuto sulla base della dichiarazione, essendo sufficiente l'accertamento oggettivo della difformità tra quanto dichiarato e la realtà; la buona fede, l'errore o l'assenza di dolo possono rilevare sul piano penale, ma non escludono di per sé la conseguenza amministrativa decadenziale.
- Il principio di autoresponsabilità impone al concorrente di verificare con diligenza la correttezza, completezza e veridicità delle informazioni inserite nella domanda di partecipazione; gli errori, le sviste e le negligenze nella compilazione ricadono sul dichiarante.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare o modificare una dichiarazione non veritiera relativa a un requisito di ammissione o a un titolo valutabile, poiché ciò determinerebbe una violazione della par condicio tra i concorrenti.
- Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l'amministrazione, che deve applicarne le previsioni in modo puntuale, senza disapplicarle o introdurre margini di discrezionalità incompatibili con la parità di trattamento e con l'autovincolo amministrativo.
- Quando il bando prevede l'esclusione per dichiarazioni non veritiere e l'accertamento conferma la difformità della dichiarazione relativa a un requisito o titolo concorsuale, l'esclusione o la decadenza costituisce un atto dovuto, purché il provvedimento dia conto dell'accertamento e della conseguente applicazione della disciplina del bando.
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