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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31427/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a importi per Irpef e altri tributi riferiti al periodo d'imposta 2012. In appello la decisione di primo grado è stata riformata e l'opposizione è stata rigettata, ritenendo valida la cartella nonostante la dedotta mancanza della data di consegna del ruolo al concessionario e nonostante le contestazioni sulla presenza delle indicazioni del responsabile del procedimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 20 e 25 del D.P.R. 602/1973 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'assenza della data di consegna del ruolo avrebbe impedito la verifica della correttezza del calcolo degli interessi e quindi l'effettivo esercizio del diritto di difesa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007, sostenendo che la cartella fosse viziata per l'indicazione del responsabile del procedimento. La parte resistente si è costituita con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, qualificando il primo motivo come in parte inammissibile e in parte infondato e il secondo motivo come inammissibile sotto il profilo dell'omesso esame e infondato sotto il profilo della violazione di legge. Ha ritenuto che la CTR avesse correttamente considerato i fatti dedotti e avesse deciso in conformità ai principi giurisprudenziali secondo cui la cartella di pagamento non richiede l'indicazione della data di consegna del ruolo esattore, essendo sufficiente l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo e di elementi idonei a consentire il controllo della pretesa. Ha inoltre ritenuto sufficiente, ai fini dell'art. 36, comma 4-ter, del D.L. 248/2007, l'indicazione del responsabile del procedimento, a prescindere dalla funzione apicale effettivamente svolta. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura di violazione di legge è stata esaminata alla luce del corretto significato delle norme sulla cartella di pagamento e ritenuta infondata perché la CTR si è conformata ai principi di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame è configurabile solo per un fatto storico, preciso e decisivo; non può essere utilizzato per contestare questioni o argomentazioni già considerate dal giudice di merito.

  • artt. 20 e 25 D.P.R. 602/1973

    Per la validità del ruolo e della cartella di pagamento non è necessaria l'indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, essendo sufficiente un contenuto idoneo a consentire il controllo della legittimità della riscossione.

  • art. 36, comma 4-ter, D.L. 248/2007 conv. in L. 31/2008

    L'indicazione del responsabile del procedimento prevista a pena di nullità è sufficiente se riferita alla persona responsabile del procedimento, indipendentemente dalla funzione apicale effettivamente esercitata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Essendo il ricorso respinto, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per riproporre contestazioni su questioni giuridiche o argomentative già esaminate dal giudice di merito.
  • In tema di cartella di pagamento, non è necessario che l'atto rechi la data di consegna del ruolo al concessionario, purché contenga elementi sufficienti a consentire al contribuente di identificare la pretesa e di controllarne la legittimità.
  • Ai fini della validità della cartella, l'indicazione del responsabile del procedimento è sufficiente quando consenta trasparenza amministrativa e piena informazione del destinatario, senza che sia richiesta la prova di una particolare qualifica apicale del soggetto indicato.
  • La deduzione in cassazione di un profilo di invalidità non prospettato nel giudizio di merito integra questione nuova ed è quindi inammissibile.
  • Quando il ricorso è rigettato, le spese seguono la soccombenza e può essere posto a carico del ricorrente l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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