Cassazione Civile, Ordinanza n. 04495/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un creditore professionista contro una società debitrice e la società acquirente di alcuni immobili, al fine di far dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. la vendita della nuda proprietà di beni immobili. Il Tribunale accolse la domanda; la Corte d’appello confermò la decisione e condannò gli appellanti anche ex art. 96, comma 3, c.p.c. Il legale rappresentante della società, anche in proprio, propose ricorso per cassazione e, avverso la sentenza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile uno dei motivi del ricorso, ha poi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. con un unico motivo, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. In particolare sosteneva che la Corte di cassazione avesse ritenuto inesistente agli atti una perizia di stima del geom. Masi, mentre tale documento sarebbe stato prodotto nei gradi di merito; secondo il ricorrente, il mancato esame della perizia e della visura catastale allegata aveva inciso sulla valutazione del valore dei beni residui e quindi sulla sussistenza del pregiudizio per il creditore, oltre che sulla condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. La Corte ha rilevato che il motivo era in realtà diretto a contestare la valutazione giuridica e la qualificazione di ammissibilità del precedente motivo di ricorso, non un vero errore percettivo sul contenuto degli atti; inoltre il ricorrente non aveva chiarito adeguatamente la sorte della perizia, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente inammissibile il ricorso per revocazione, perché il dedotto errore di fatto non sussisteva: la censura mirava in realtà a contestare la valutazione giuridica compiuta nella sentenza impugnata in ordine all’inammissibilità del precedente motivo di cassazione, e non un’erronea percezione di un fatto processuale decisivo. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento, in favore del controricorrente, di euro 4.000 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; inoltre è stato disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La pronuncia impugnata era quella che aveva già dichiarato inammissibile un motivo di ricorso per cassazione relativo alla valutazione della prova documentale (visura catastale) in una lite revocatoria ordinaria.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal creditore per far dichiarare inefficace l’atto di vendita immobiliare
art. 391-bis c.p.c.
indicato come norma che consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione
art. 395, n. 4, c.p.c.
invocato dal ricorrente per dedurre errore di fatto; la Corte ha escluso che la censura integrasse tale ipotesi
art. 366, n. 6, c.p.c.
richiamato per la violazione dell’onere di specifica indicazione e localizzazione del documento posto a fondamento del ricorso
art. 348-bis c.p.c.
richiamato nel contraddire l’ammissibilità del precedente motivo di ricorso, in relazione alla conformità delle decisioni di merito
art. 348-ter c.p.c.
richiamato come conseguenza delle decisioni di merito conformi
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in adunanza camerale
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna equitativa del ricorrente per responsabilità aggravata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione della sentenza di cassazione è inammissibile quando, sotto la veste dell’errore di fatto, mira in realtà a contestare la valutazione giuridica della Corte sul contenuto del precedente motivo di ricorso o sull’ammissibilità della censura.
- L’errore di fatto revocatorio presuppone un vero travisamento percettivo di un fatto processuale o documentale decisivo, non una diversa lettura del significato del motivo o una critica alla sua qualificazione in diritto.
- Chi fonda il ricorso su un documento processuale deve indicarne con precisione esistenza, collocazione e sorte processuale; la mancata specificazione integra violazione dell’onere di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, poiché l’apprezzamento dei fatti e delle prove resta riservato al giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e può giustificare, nei casi previsti, la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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