Cassazione Civile, Ordinanza n. 35269/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (controricorrente)
La controversia
Nel procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione, il controricorrente vittorioso ha chiesto la rettifica di due profili: da un lato, l'anno indicato nel dispositivo della precedente ordinanza, riportato come 2022 anziché 2023; dall'altro, la misura delle spese di legittimità, assumendo che fossero state liquidate senza considerare l'intera attività difensiva svolta, in particolare la proposizione di un controricorso anche per resistere al ricorso incidentale delle altre controricorrenti. La società originaria ricorrente si è opposta all'istanza. La questione decisa riguarda quindi la correttezza materiale del provvedimento precedente e l'individuazione degli errori emendabili ex art. 391 bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto solo in parte l'istanza di correzione. Ha ritenuto fondato l'errore relativo all'anno della decisione nel dispositivo della precedente ordinanza, ordinando la sostituzione di 2022 con 2023. Ha invece respinto per il resto l'istanza, reputando infondata la doglianza sulle spese, perché dalla stessa ordinanza precedente risultava che la Corte aveva già dato atto sia del controricorso per resistere al ricorso principale sia del controricorso successivo sul ricorso incidentale, sicché le spese erano state liquidate tenendo conto dell'attività difensiva complessiva. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio un ulteriore refuso testuale nella motivazione, disponendo che fosse corretto il passaggio in cui comparivano parole errate, sostituendole con la formulazione esatta relativa alla resistenza di entrambe le parti al ricorso incidentale. Il procedimento si è concluso con parziale accoglimento dell'istanza di correzione.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
La correzione di errore materiale può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio, in qualsiasi tempo anche dalla Corte di cassazione; l'ambito è limitato agli errori materiali emendabili dal testo del provvedimento e dagli atti.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale è ammissibile quando il refuso o l'inesattezza emergono dal testo del provvedimento o dal suo coordinamento con gli atti, senza necessità di rinnovare il giudizio sul merito.
- Non sono emendabili tramite correzione di errore materiale le censure che, sotto la veste di refuso, mirano in realtà a rimettere in discussione la valutazione compiuta dal giudice, come la quantificazione delle spese quando il provvedimento dia già atto dell'attività difensiva svolta.
- Il giudice può rilevare d'ufficio gli errori materiali anche nel procedimento di correzione, disponendo le rettifiche necessarie nei limiti dell'errore oggettivamente percepibile.
- Ai fini della liquidazione delle spese, è sufficiente che dal provvedimento risulti, anche per coordinamento tra intestazione e motivazione, l'effettiva attività difensiva svolta dalla parte; l'omessa menzione espressa di un atto non comporta automaticamente errore nella liquidazione se l'attività è comunque desumibile dal testo.
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