Cassazione Civile, Ordinanza n. 12272/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società fornitrice)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo per prelievi irregolari di energia elettrica mediante allaccio diretto alla rete. L'originario opponente ha contestato l'esistenza del credito, negando la prova del prelievo, della quantità e del periodo di consumo asseritamente sottratto, nonché la legittimità dei criteri presuntivi usati per ricostruire i consumi. Il tribunale, dopo CTU e prove testimoniali, ha revocato il decreto ma ha condannato l'opponente al pagamento di una somma minore, qualificando il credito come risarcitorio. In appello gli eredi hanno dedotto violazione delle regole sull'onere della prova, ultrapetizione per la riqualificazione d'ufficio in chiave risarcitoria, e illegittimità della ricostruzione dei consumi fondata su criteri presuntivi e su delibere dell'autorità di regolazione. In cassazione hanno riproposto tre motivi: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte territoriale ritenuto provato il prelievo abusivo e non contestata la pretesa; violazione degli artt. 112, 167, 183, 633 e 645 c.p.c. e degli artt. 1559 e 2043 c.c. per ultrapetizione e errata qualificazione della domanda; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere ritenuto provato il quantum sulla base di un mero calcolo presuntivo fondato sul metodo di ricostruzione dei consumi dell'autorità di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi fossero inammissibili per violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché fondati su documenti e atti processuali non specificamente trascritti, non localizzati nei fascicoli di merito o di legittimità e richiamati in modo generico. In particolare, ha osservato che i ricorrenti non avevano indicato con precisione il contenuto rilevante del verbale di verifica, delle fatture, delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio, né la sede di produzione/esame degli atti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimata, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Invocato per censurare l'asserita errata valutazione della non contestazione; la Corte non entra nel merito della censura perché la ritiene inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
art. 116 c.p.c.
Richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non esamina il merito della dedotta violazione, dichiarando i motivi inammissibili per difetto di specifica indicazione degli atti richiamati.
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull'onere della prova sia in relazione all'an debeatur sia al quantum; la Corte non si pronuncia sul merito della ripartizione probatoria perché il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 112 c.p.c.
Invocato per lamentare ultrapetizione; la Corte non verifica la sussistenza del vizio perché il motivo è inammissibile per mancata specifica localizzazione degli atti e dei documenti.
art. 167 c.p.c.
Richiamato nel contesto della contestazione delle allegazioni avversarie e della non contestazione; la Corte non affronta il merito della questione.
art. 183 c.p.c.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate; non vi è esame di merito per inammissibilità del ricorso.
art. 633 c.p.c.
Citato in relazione al procedimento monitorio da cui è originata la lite; la Corte non tratta il merito della formazione del decreto ingiuntivo.
art. 645 c.p.c.
Citato in relazione all'opposizione a decreto ingiuntivo; non forma oggetto di una decisione di merito autonoma.
art. 1559 c.c.
Richiamato per sostenere la natura contrattuale del credito da fornitura di energia; la Corte non decide sulla qualificazione sostanziale perché il ricorso è inammissibile.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale base della qualificazione risarcitoria operata dal giudice di merito; la Corte non entra nel merito dell'eventuale ultrapetizione.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica come causa di inammissibilità: quando il ricorso si fonda su atti e documenti, occorre trascriverne o riprodurne specificamente il contenuto rilevante, indicare dove siano stati prodotti/formati e dove siano esaminabili in cassazione.
art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla necessità di depositare i documenti su cui il ricorso si fonda e di indicarne la collocazione processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Delibera AEEGSI n. 645/2015
Richiamata come parametro tecnico di settore per la ricostruzione presuntiva dei consumi; la questione non viene però scrutinata nel merito per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su documenti, atti processuali o risultanze istruttorie è indispensabile rispettare l'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6, c.p.c.: il ricorrente deve trascrivere o quantomeno riprodurre in modo puntuale il contenuto rilevante del documento o dell'atto, indicare dove esso sia stato prodotto o formato e specificare in quale fascicolo o sede sia esaminabile in cassazione.
- La mancanza di una puntuale localizzazione e riproduzione degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura determina l'inammissibilità del motivo, senza che la Corte possa procedere a un autonomo esame del materiale istruttorio.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., non possono essere esaminate in cassazione se sono formulate in modo generico e non autosufficiente, ossia senza il necessario supporto documentale specificamente indicato.
- Quando il ricorrente denuncia ultrapetizione o errore di qualificazione giuridica della domanda, deve indicare con precisione gli atti processuali e i contenuti da cui risulterebbe lo scostamento tra chiesto e pronunciato; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La ricostruzione del danno o dei consumi mediante criteri tecnici o presuntivi può essere oggetto di censura in sede di legittimità solo se il ricorso consente un controllo puntuale delle fonti e dei dati utilizzati; altrimenti la Corte non può verificare la denunciata violazione dell'onere della prova.
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