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Ordinanza

Ordinanza n. 764/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n° prot. 89668 del 04.12.2025 notificato il 04.12.2025, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale è stata rigettata l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno, acquisita in Spagna; dell'eventuale provvedimento recante il preavviso di rigetto ai sensi dell''art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove emanato; di ogni altro atto precedente o successivo di medesimo contenuto anche non formalmente notificato alla parte ricorrente, comunque connesso con il provvedimento impugnato, emesso nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della professione di docente conseguita all'estero;

Giustizia amministrativa202515386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento della qualifica professionale estera per l'insegnamento su posto di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha rigettato, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007, la domanda di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento su posto di sostegno acquisita in Spagna, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Sono stati inoltre impugnati l'eventuale preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e gli ulteriori atti connessi al procedimento. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato la valutazione ministeriale della documentazione prodotta e dell'esperienza professionale maturata, sostenendo che le eventuali differenze tra la formazione conseguita all'estero e quella richiesta dall'ordinamento italiano potessero essere colmate mediante misure compensative.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento. A un primo e sommario esame, il Collegio ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione prodotta dalla ricorrente e l'esperienza professionale maturata nel settore. Ha inoltre rilevato che le differenze tra la formazione estera e quella prevista dall'ordinamento italiano potessero essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il rigetto era suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere. Sono stati quindi sospesi gli effetti del provvedimento impugnato fino alla scadenza del contratto. La fissazione dell'udienza di merito è stata subordinata alla manifestazione di interesse della ricorrente, con separato avviso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    La disposizione costituisce il fondamento della domanda amministrativa di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Spagna per l'insegnamento su posto di sostegno.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento dell'impugnazione dell'eventuale preavviso di rigetto adottato nel procedimento.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto sospendendo gli effetti del decreto di rigetto.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rigetto di una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato può essere sospeso quando l'amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta e l'esperienza professionale maturata dall'interessato nel settore di riferimento.
  • Le differenze tra la formazione professionale conseguita all'estero e i requisiti formativi previsti dall'ordinamento italiano non impongono necessariamente il rigetto della domanda, potendo essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative.
  • Sussiste il periculum in mora quando il rigetto del riconoscimento della qualifica professionale estera sia suscettibile di determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro già in essere.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaTutela cautelare

Testo integrale

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