Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 87/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento del decreto della Regione Calabria del 4 febbraio 2025, n. 26, con cui si è deciso di «non accogliere l’istanza di rinnovo dell’accreditamento prot. 288035 de 26.6.2023 (…). essendo stata trasmessa l’istanza in data successiva al termine ultimo stabilito dall’art. 14 bis della legge regionale n. 24/2008 per come introdotto dalla legge n. 22/2022».

Giustizia amministrativa202500215

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del 4 febbraio 2025 con cui è stata respinta l’istanza di rinnovo dell’accreditamento sanitario per tardività

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo dell’accreditamento, deducendo che aveva già presentato un’istanza di rinnovo il 21 luglio 2015, rimasta senza riscontro. Pertanto, non avrebbe dovuto applicarsi il termine decadenziale previsto dall’art. 14-bis, comma 2, della legge regionale n. 24/2008 per gli operatori che non avessero mai presentato istanza, ma il comma 1 della medesima disposizione, relativo alle istanze già presentate e non ancora definite. La società ha inoltre evidenziato di avere trasmesso le autocertificazioni sulla permanenza dei requisiti nel 2021, 2022 e 2023, di avere stipulato accordi contrattuali con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per il periodo 2022-2024 e di avere ripresentato l’istanza il 26 giugno 2023 in conformità alle indicazioni ricevute dall’amministrazione. Ha dedotto travisamento dei fatti, violazione di legge, carenza di istruttoria, manifesta irragionevolezza e contraddittorietà dell’azione amministrativa, anche perché l’Organismo Tecnicamente Accreditante aveva effettuato un accesso presso i locali. Ha lamentato, altresì, che il provvedimento non avesse considerato le controdeduzioni presentate dopo il preavviso di rigetto. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14-bis, comma 2, per la brevità e l’irragionevolezza del termine decadenziale. La Regione ha sostenuto la tardività dell’istanza del 2023 e, in giudizio, anche quella dell’istanza del 2015 rispetto al termine triennale di efficacia dell’accreditamento. Le altre amministrazioni hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissario ad acta e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ritenendo che la sola amministrazione passivamente legittimata fosse la Regione Calabria, autrice dell’atto impugnato. Nel merito ha accolto il ricorso contro la Regione e annullato il diniego. Dagli atti risultava infatti che la società aveva presentato un’istanza di rinnovo già nel 2015; l’amministrazione aveva quindi travisato i fatti e omesso di valutare tale istanza. Il termine decadenziale dell’art. 14-bis, comma 2, della legge regionale n. 24/2008 riguarda soltanto gli operatori che non avevano precedentemente presentato domanda di rinnovo e non era quindi applicabile alla ricorrente. L’amministrazione avrebbe dovuto esaminare l’istanza del 2015. Il TAR ha inoltre ritenuto nuova e non utilizzabile, ai fini della legittimazione del provvedimento, l’argomentazione regionale secondo cui anche l’istanza del 2015 sarebbe stata tardiva rispetto al termine triennale: tale ragione non era stata posta a fondamento del decreto impugnato e il suo utilizzo avrebbe comportato un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. L’annullamento è disposto salvo il riesercizio del potere. Le spese sono state integralmente compensate, con rimborso del contributo unificato a carico della Regione Calabria.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 7, l.r. 18 luglio 2008, n. 24

    il rappresentante legale della struttura interessata deve presentare [l’istanza di rinnovo] almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento

    La disposizione impone il rinnovo triennale dell’accreditamento mediante apposita istanza da presentare almeno sei mesi prima della scadenza.

  • art. 14-bis, comma 1, l.r. 18 luglio 2008, n. 24

    per i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che abbiano presentato istanze di rinnovo dell’accreditamento, i cui procedimenti, ancorché avviati, non siano stati conclusi con provvedimento di rinnovo, l’accreditamento è prorogato fino alla conclusione delle verifiche

    La disposizione riguarda gli operatori che avevano già presentato istanza di rinnovo e i cui procedimenti non erano stati conclusi; essa consente la prosecuzione dell’accreditamento nelle more delle verifiche.

  • art. 14-bis, comma 2, l.r. 18 luglio 2008, n. 24

    i soggetti pubblici e privati autorizzati e accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo dell’accreditamento possono regolarizzare le loro posizioni (...) presentando le istanze entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della l. 22 del 2022

    Il termine decadenziale transitorio si applica agli operatori che non avevano precedentemente presentato istanza di rinnovo; non è applicabile a chi abbia già presentato una domanda, anche se non definita.

  • art. 1, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 22

    Ha introdotto l’art. 14-bis nella legge regionale n. 24/2008.

  • art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il contributo unificato deve essere rimborsato dalla Regione Calabria, pur in presenza di compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il termine decadenziale previsto da una disciplina transitoria per la regolarizzazione degli operatori accreditati che non abbiano presentato istanza di rinnovo non si applica a chi abbia già depositato una precedente istanza di rinnovo, anche se il relativo procedimento non è stato concluso.
  • Quando dagli atti risulta l’esistenza di una precedente istanza di rinnovo dell’accreditamento, l’amministrazione non può respingere una successiva domanda applicando la disciplina prevista per gli operatori che non abbiano mai presentato istanza; deve invece esaminare la domanda originaria secondo il regime ad essa applicabile.
  • L’omessa considerazione, nel provvedimento, di una precedente istanza di rinnovo documentalmente comprovata integra travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, rendendo illegittimo il diniego fondato esclusivamente sulla tardività di una domanda successiva.
  • L’amministrazione non può sostituire in giudizio la motivazione del provvedimento impugnato con una nuova ragione ostativa che ampli il perimetro della decisione o determini un’integrazione postuma della motivazione; gli argomenti nuovi sono ammissibili solo se si limitano a dimostrare la legittimità della motivazione originaria.
  • La legittimazione passiva nel giudizio di annullamento spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato; le amministrazioni coinvolte nel procedimento ma non autrici dell’atto non sono passivamente legittimate, salvo diversa specifica posizione giuridica.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.