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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25689/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2010 emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF, IVA e IRAP, a seguito dell'invio di un questionario rimasto senza riscontro. Il questionario si collocava nel quadro di una verifica fiscale svolta nei confronti di una società terza, ritenuta dall'Ufficio emittente fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo di non avere avuto conoscenza del questionario, poiché nel frattempo si era trasferito in Svizzera ed era iscritto all'A.I.R.E.; la CTP aveva accolto il ricorso reputando invalida la notifica eseguita ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 140 c.p.c., e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la variazione del domicilio fiscale produce effetti solo dal sessantesimo giorno successivo e che, poiché la notifica era avvenuta entro tale termine, essa era valida e gli atti prodotti dal contribuente non potevano essere utilizzati come prova; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 600/1973 e 140 e 142 c.p.c., contestando la statuizione della CTR sulla invalidità della notifica.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha osservato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull'onere del contribuente di comunicare le variazioni, e che le cause di variazione del domicilio fiscale producono effetti solo dal sessantesimo giorno successivo al loro verificarsi. Nel caso concreto, la CTR non aveva verificato se tra l'iscrizione all'A.I.R.E. e la notifica del questionario fossero decorsi sessanta giorni; invece, dagli atti richiamati dall'Agenzia risultava che tale intervallo era inferiore a sessanta giorni, sicché la notifica doveva considerarsi valida. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dalla ricorrente come norma violata; nel testo non viene sviluppata una specifica interpretazione autonoma, ma viene collegato alla disciplina dei termini e degli effetti della notifica nell'ambito dell'accertamento

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    la Corte ribadisce che il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato coincide con il comune della residenza anagrafica e che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo al loro verificarsi

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    la notifica degli atti tributari può essere eseguita nel domicilio fiscale per ultimo noto; il mancato aggiornamento del domicilio da parte del contribuente legittima l'Ufficio a notificare secondo tale disciplina semplificata

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato quale modalità di notifica utilizzata nel caso concreto, la cui validità dipendeva dalla corretta applicazione della disciplina del domicilio fiscale

  • art. 142 c.p.c.

    citato nel secondo motivo di ricorso come norma di cui si assumeva la violazione

  • art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato nel corpo della motivazione per individuare l'ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione

Massime di principio

  • Nelle notificazioni degli atti tributari il criterio rilevante è quello del domicilio fiscale, e grava sul contribuente l'onere di comunicare all'Amministrazione le variazioni del proprio domicilio; in difetto, l'Ufficio può notificare validamente al domicilio fiscale per ultimo noto.
  • La variazione del domicilio fiscale non è immediatamente opponibile all'Erario: ai sensi dell'art. 58 d.P.R. 600/1973 essa produce effetto solo dal sessantesimo giorno successivo al suo verificarsi.
  • Quando la notifica dell'atto tributario intervenga entro il periodo di inefficacia della variazione del domicilio fiscale, la notifica deve considerarsi valida anche se il contribuente risulti trasferito e iscritto all'A.I.R.E.
  • In sede di legittimità la censura è fondata se la sentenza di merito omette di verificare il decorso del termine di sessanta giorni decisivo per stabilire la validità della notifica; tale omissione comporta cassazione con rinvio.
  • Se il primo motivo di ricorso conduce all'accoglimento e alla cassazione, le ulteriori censure possono restare assorbite senza necessità di esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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