Sentenza n. 111/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Questore di Torino dell’-OMISSIS-, con il quale è stato vietato al ricorrente l’accesso (per un anno e per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio) agli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League, Conference League e Nations League) e quelli nazionali di ogni categoria, gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici, semiprofessionistici, dilettantistici e amatoriali e, comunque, tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché l'amministrazione ha annullato il provvedimento impugnato dopo l'accoglimento della domanda cautelare. Le spese di giudizio sono state compensate per giustificati motivi. La sentenza dispone inoltre l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa e l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
Atto impugnato: provvedimento del Questore di Torino che vietava per un anno l'accesso agli impianti e agli incontri di calcio indicati nel provvedimento
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di accesso agli impianti e alle manifestazioni calcistiche, deducendone l'illegittimità. Il testo della sentenza non riporta in dettaglio i singoli motivi di ricorso. A seguito dell'accoglimento dell'istanza cautelare, l'amministrazione procedente ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato; il ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
il Collegio deve dichiarare cessata la materia del contendere
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione annulla l'atto impugnato, determinando il venir meno dell'oggetto della controversia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i soggetti coinvolti, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione annulla l'atto impugnato, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- L'annullamento in autotutela dell'atto impugnato successivo all'accoglimento della domanda cautelare non comporta, di per sé, una decisione di merito sulla fondatezza dei motivi originariamente dedotti.
- In caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate quando sussistono giustificati motivi.
Come è indicizzato
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