Sentenza n. 951/2026 - Torino, Sezione 2
Avverso sl silenzio serbato dall'Amministrazione intimata sull'istanza/diffida del -OMISSIS-, volta ad ottenere la quantificazione dell'indennizzo ex legge 25 febbraio 1992 n. 210 e la conseguente liquidazione e pagamento delle somme spettanti alla ricorrente, in esecuzione del giudicato civile, nonché per l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento ex art. 31 c.p.a. e per l'ordine all'Amministrazione di provvedere ex art. 117 c.p.a., con eventuale nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza volta alla quantificazione, liquidazione e pagamento dell'indennizzo ex legge n. 210/1992 in esecuzione di un giudicato civile
Esito
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio-inadempimento del Ministero della Salute sull'istanza/diffida diretta a ottenere la quantificazione dell'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 e la conseguente liquidazione e corresponsione delle somme dovute, in esecuzione di un giudicato civile. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio ai sensi dell'art. 31 c.p.a., l'ordine all'amministrazione di provvedere ai sensi dell'art. 117 c.p.a. e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, riferendo l'avvenuto soddisfacimento della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa era stata soddisfatta dall'amministrazione. Il Ministero aveva richiesto la documentazione necessaria al pagamento con PEC del 5 febbraio 2026; la documentazione era stata trasmessa dalla ricorrente il 5 e il 6 febbraio; il pagamento era stato disposto con decreto dell'11 febbraio 2026 e comunicato il 20 febbraio 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 17 febbraio 2026. Ai fini delle spese, il Collegio ha considerato che l'attività amministrativa prodromica al pagamento era già iniziata prima della proposizione del ricorso e che la PEC del 5 febbraio lasciava presagire l'imminente pagamento. Ha pertanto compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
La ricorrente lo ha richiamato per chiedere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.
art. 117 c.p.a.
La ricorrente lo ha richiamato per chiedere l'ordine all'amministrazione di provvedere e l'eventuale nomina di un commissario ad acta.
legge 25 febbraio 1992, n. 210
Costituisce la base normativa dell'indennizzo richiesto dalla ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale ulteriore base per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata è stata integralmente soddisfatta dall'amministrazione, rendendo inutiliter data una pronuncia sulla domanda contro il silenzio.
- Ai fini della regolazione delle spese, assume rilievo la condotta complessiva dell'amministrazione anteriore alla proposizione del ricorso: se essa aveva già avviato gli adempimenti necessari e il soddisfacimento della pretesa era imminente, possono sussistere giusti motivi per compensare le spese anche quando il pagamento intervenga dopo la notifica del ricorso.
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