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Ordinanza

Ordinanza n. 1174/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601760

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che le censure dell’appellante potranno essere esaminate adeguatamente in sede di merito, senza ravvisare, nella fase cautelare, elementi sufficienti per sospendere l’efficacia della sentenza impugnata. In particolare, il periculum in mora è stato considerato generico. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Lazio, Sez. III, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appellati)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero della Salute ha proposto appello contro la sentenza breve del TAR Lazio n. 23284/2025 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il provvedimento non specifica il contenuto sostanziale della controversia né i singoli motivi d’appello; dà atto soltanto che le censure dell’appellante necessitano di un adeguato approfondimento nella fase di merito e che il periculum in mora dedotto è generico.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare e della domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado; l’istanza è stata respinta per la genericità del periculum in mora e per la necessità di approfondire le censure nel merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado non può essere concessa quando il periculum in mora sia dedotto in modo generico e non siano evidenziati concretamente i pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione della sentenza.
  • Quando le censure rivolte contro la sentenza appellata richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la sommaria cognizione cautelare, il giudice può riservarne l’esame alla fase di merito e respingere la domanda cautelare in assenza di un periculum in mora specificamente dimostrato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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