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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4243/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma che li aveva ritenuti responsabili del reato indicato al capo C) (artt. 633 e 639-bis c.p.), deducendo: (i) nullità della sentenza per difetto di effettiva notifica della citazione a giudizio, in quanto le notifiche al domicilio eletto non andarono a buon fine e gli atti furono notificati ad un difensore d'ufficio che non aveva avuto contatto con gli imputati e che si era poi disinteressato del processo; mancava altresì l'avviso prescritto dall'art. 171 lett. e) c.p.p. nel verbale di elezione di domicilio; (ii) censura sulla qualificazione e applicazione della recidiva e sulla mancata esclusione della stessa; (iii) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche (per la Sig.ra Costagliola). Gli appellanti sostengono quindi di non aver avuto effettiva conoscenza del procedimento e chiedono l'annullamento della sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata effettiva conoscenza del processo: le notifiche al domicilio non riuscite e l'invio degli atti ad un difensore d'ufficio estraneo e non comunicante ai clienti configurano una situazione in cui non può ritenersi certa la conoscenza del procedimento da parte degli imputati, con conseguente nullità. Tuttavia, ai fini penali il giudice di legittimità ha applicato il principio secondo cui, anche in presenza di nullità assoluta insanabile, deve pronunciarsi immediatamente la causa di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. Nel caso concreto il reato residuo (capo C), commesso il 2 agosto 2012 e aggravato dalla recidiva specifica (con termine prescrizionale più lungo), è stato comunque dichiarato estinto per prescrizione. Pertanto la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Sono state invece confermate le statuizioni civili (accertamento della responsabilità civile per occupazione abusiva e quantificazione del danno) e rigettata la richiesta della parte civile di condanna alle ulteriori spese processuali per mancata effettiva attività difensiva della parte civile nel rito camerale.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma penale richiamata come capo di imputazione (furto aggravato con specificità relative alla condotta contestata).

  • art. 639-bis cod. pen.

    Ulteriore norma penale richiamata nel capo di imputazione relativo a modalità specifiche dell'illecito contestato.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Previsione sulla notifica presso il difensore nell'ipotesi di irreperibilità al domicilio eletto; la Corte valuta se tale notifica possa garantire la certezza della conoscenza del procedimento.

  • art. 171, lett. e) c.p.p.

    Obbligo di avviso nel verbale di elezione di domicilio circa le conseguenze dell'inidoneità del domicilio alle notifiche; la mancanza di tale avviso è censurata come vizio formale che incide sulla validità delle notifiche.

  • art. 420-bis, comma 2, c.p.p.

    Norma che consente di valorizzare notifiche non a mani proprie solo se vi siano elementi probatori della effettiva conoscenza del procedimento (es. elezione di domicilio, nomina di difensore di fiducia, misure cautelari), in linea con la garanzia dell'effettività della conoscenza introdotta con la riforma del 2014.

  • art. 97, comma 1, c.p.p.

    Previsione sulla sostituzione del difensore; nel caso di specie il difensore d'ufficio notificatario è stato sostituito in dibattimento, elemento rilevato dalla Corte nella ricostruzione processuale.

  • art. 129 c.p.p.

    Principio che impone la immediata declaratoria delle cause di non punibilità (es. prescrizione): anche se sussiste una nullità processuale assoluta e insanabile, il giudice deve comunque pronunciarsi sull'estinzione del reato quando ricorre.

  • legge n.67/2014

    Riforma che ha spostato l'accento sulla effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato e introdotto garanzie volte a evitare processi contumaciali per mere presunzioni formali.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ismail e altre pronunce citate)

    Orientamenti della Corte di Cassazione che richiamano la necessità di prova della effettiva conoscenza del procedimento e delimitano i casi in cui possono operare presunzioni di conoscenza, evitando il ritorno al processo contumaciale.

Massime di principio

  • La notifica della citazione a giudizio presso il difensore d'ufficio non è automaticamente equivalente alla notifica all'imputato: occorre dimostrare che il difensore abbia effettivamente informato l'imputato o che vi siano altri indici certi di conoscenza del procedimento.
  • Dalla riforma del 2014 e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite emerge il principio secondo cui prevale la necessità della conoscenza effettiva del processo rispetto alla mera conoscenza formale: il giudice deve verificare elementi concreti che attestino tale conoscenza.
  • La mancanza di avvisi formali (es. previsto dall'art. 171 lett. e) c.p.p.) nel verbale di elezione di domicilio può concorrere a rendere invalida la notifica e giustificare la declaratoria di nullità per difetto di conoscenza.
  • Quando coesistono una nullità processuale assoluta e una causa di estinzione del reato (per esempio la prescrizione), il giudice deve comunque pronunciare immediatamente sulla causa di estinzione ex art. 129 c.p.p.; ciò può portare all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
  • La pronuncia di estinzione del reato per prescrizione può intervenire anche quando la recidiva è stata contestata e ha influito sul calcolo del termine prescrizionale; è necessario verificare il tempus commissi delicti e l'eventuale sospensione o interruzione dei termini.
  • Gli effetti civili (responsabilità civile e risarcimento) possono sopravvivere all'estinzione del reato sul piano penale; la parte civile deve comunque svolgere un'attività processuale utile (es. memorie) per ottenere la condanna alle spese nel rito camerale.

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