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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32271/2024 del 08/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava la sentenza d'appello su quattro profili principali: 1) violazione o errata applicazione degli artt. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 e 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 36/2003 e vizio di motivazione relativo alla declaratoria di prescrizione e all'attribuzione della responsabilità in ragione della qualita' di proprietario del fondo; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità per violazione dei sigilli, sostenendo che non era provato che le modifiche al fondo fossero state effettuate dall'imputato e che potessero essere opera di terzi; 3) dedotta intervenuta prescrizione del reato di violazione dei sigilli anteriore alla sentenza impugnata; 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze: 1) sul primo motivo ha ritenuto non utilizzabile il sindacato di merito trattandosi di profili probatori collidenti con la declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado e ha ricordato che, quando sussiste estinzione del reato per prescrizione, il riesame del merito e' possibile solo ove emergesse l'evidenza dell'innocenza (art. 129 c.p.p.); 2) il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte territoriale poteva legittimamente inferire la responsabilità dell'imputato valorizzando il ruolo di custode e l'interesse esclusivo a sostenere le spese per l'aratura; le ipotesi alternative proposte dalla difesa non hanno fornito indizi concreti a sostegno; 3) la prospettata prescrizione anteriore alla sentenza e' stata ritenuta manifestamente infondata perché il ricorrente non ha fornito elementi incontrovertibili idonei a dimostrare una data di consumazione anteriore e peraltro la richiesta di dissequestro del 8/9/2016 è logicamente incompatibile con la tesi difensiva; 4) la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e' stata esclusa come inapplicabile alla fattispecie in ragione della gravità dei fatti e della dosimetria della pena; conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 3

    Norma relativa alla gestione di discariche non autorizzate: i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli elementi della fattispecie; in sede di legittimità non e' possibile rimettere in discussione la ricostruzione probatoria utilizzata dai giudici se non emerge l'evidenza dell'innocenza in presenza di declaratoria di estinzione per prescrizione

  • d.lgs. 36/2003, art. 2, comma 1, lett. g)

    Richiamata in relazione alla qualificazione dell'attivita' illecita di gestione rifiuti: la Corte ha valutato che le censure non contestavano la sussunzione giuridica del fatto ma la valutazione probatoria, quest'ultima non sindacabile in Cassazione nel merito

  • cod. proc. pen., art. 129, comma 2

    Prevede che il proscioglimento per causa estintiva del reato (es. prescrizione) puo' fondarsi solo sull'evidenza dell'innocenza; la Corte ha ricordato che, se il reato e' estinto per prescrizione, gli eventuali vizi di motivazione non possono essere valutati in Cassazione se non e' dimostrata l'evidente innocenza

  • cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)

    Indica il vizio di violazione di legge come motivo di ricorso: la Corte ha precisato che la doglianza deve colpire la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta e non la mera valutazione della prova, che e' riservata ai giudici di merito

  • cod. pen., art. 131-bis

    Causa di non punibilita' per particolare tenuità del fatto: la Corte ha confermato che la norma può essere rilevata d'ufficio ma richiede che il fatto rientri nei parametri di particolare tenuità; nella specie la valutazione della dosimetria e la gravità dei fatti hanno escluso l'applicazione

  • cod. proc. pen., art. 616

    Consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Se in sede di merito sussiste una causa estintiva del reato (es. prescrizione), in Cassazione non e' possibile sindacare i vizi di motivazione o la valutazione probatoria, salvo che emerga l'evidenza dell'innocenza dell'imputato
  • Chi invoca per la prima volta in Cassazione la prescrizione deve fornire elementi incontrovertibili e autonomi che dimostrino una data di consumazione del reato anteriore rispetto a quella contestata; in assenza di cio' la doglianza e' inammissibile
  • La distinzione tra vizio di diritto (sussunzione errata) e critica alla valutazione della prova e' cruciale: la Cassazione puo' intervenire sulla prima ma non sulla seconda se si tratta di merito valutativo
  • Le inferenze tratte dal ruolo di proprietario/custode e dall'interesse esclusivo a sostenere spese per il bene sono legittime come indizi e possono sorreggere una responsabilita' per violazione dei sigilli, salvo prova contraria fondata
  • La domanda di dissequestro o atti successivi compatibili con la rimozione dei rifiuti possono indebolire la tesi difensiva che il fatto sia avvenuto in epoca anteriore alla data contestata
  • La causa di non punibilita' per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione rigorosa della gravità del fatto e della dosimetria: non e' applicabile se la quantificazione della pena e la gravità ostano alla qualificazione come tenue

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