Cassazione Penale, Sentenza n. 32271/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello su quattro profili principali: 1) violazione o errata applicazione degli artt. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006 e 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 36/2003 e vizio di motivazione relativo alla declaratoria di prescrizione e all'attribuzione della responsabilità in ragione della qualita' di proprietario del fondo; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità per violazione dei sigilli, sostenendo che non era provato che le modifiche al fondo fossero state effettuate dall'imputato e che potessero essere opera di terzi; 3) dedotta intervenuta prescrizione del reato di violazione dei sigilli anteriore alla sentenza impugnata; 4) richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze: 1) sul primo motivo ha ritenuto non utilizzabile il sindacato di merito trattandosi di profili probatori collidenti con la declaratoria di prescrizione pronunciata in primo grado e ha ricordato che, quando sussiste estinzione del reato per prescrizione, il riesame del merito e' possibile solo ove emergesse l'evidenza dell'innocenza (art. 129 c.p.p.); 2) il secondo motivo e' stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato: la Corte territoriale poteva legittimamente inferire la responsabilità dell'imputato valorizzando il ruolo di custode e l'interesse esclusivo a sostenere le spese per l'aratura; le ipotesi alternative proposte dalla difesa non hanno fornito indizi concreti a sostegno; 3) la prospettata prescrizione anteriore alla sentenza e' stata ritenuta manifestamente infondata perché il ricorrente non ha fornito elementi incontrovertibili idonei a dimostrare una data di consumazione anteriore e peraltro la richiesta di dissequestro del 8/9/2016 è logicamente incompatibile con la tesi difensiva; 4) la causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e' stata esclusa come inapplicabile alla fattispecie in ragione della gravità dei fatti e della dosimetria della pena; conseguentemente il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.
Norme richiamate
d.lgs. 152/2006, art. 256, comma 3
Norma relativa alla gestione di discariche non autorizzate: i giudici di merito hanno ritenuto integrati gli elementi della fattispecie; in sede di legittimità non e' possibile rimettere in discussione la ricostruzione probatoria utilizzata dai giudici se non emerge l'evidenza dell'innocenza in presenza di declaratoria di estinzione per prescrizione
d.lgs. 36/2003, art. 2, comma 1, lett. g)
Richiamata in relazione alla qualificazione dell'attivita' illecita di gestione rifiuti: la Corte ha valutato che le censure non contestavano la sussunzione giuridica del fatto ma la valutazione probatoria, quest'ultima non sindacabile in Cassazione nel merito
cod. proc. pen., art. 129, comma 2
Prevede che il proscioglimento per causa estintiva del reato (es. prescrizione) puo' fondarsi solo sull'evidenza dell'innocenza; la Corte ha ricordato che, se il reato e' estinto per prescrizione, gli eventuali vizi di motivazione non possono essere valutati in Cassazione se non e' dimostrata l'evidente innocenza
cod. proc. pen., art. 606, comma 1, lett. b)
Indica il vizio di violazione di legge come motivo di ricorso: la Corte ha precisato che la doglianza deve colpire la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta e non la mera valutazione della prova, che e' riservata ai giudici di merito
cod. pen., art. 131-bis
Causa di non punibilita' per particolare tenuità del fatto: la Corte ha confermato che la norma può essere rilevata d'ufficio ma richiede che il fatto rientri nei parametri di particolare tenuità; nella specie la valutazione della dosimetria e la gravità dei fatti hanno escluso l'applicazione
cod. proc. pen., art. 616
Consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma per la Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se in sede di merito sussiste una causa estintiva del reato (es. prescrizione), in Cassazione non e' possibile sindacare i vizi di motivazione o la valutazione probatoria, salvo che emerga l'evidenza dell'innocenza dell'imputato
- Chi invoca per la prima volta in Cassazione la prescrizione deve fornire elementi incontrovertibili e autonomi che dimostrino una data di consumazione del reato anteriore rispetto a quella contestata; in assenza di cio' la doglianza e' inammissibile
- La distinzione tra vizio di diritto (sussunzione errata) e critica alla valutazione della prova e' cruciale: la Cassazione puo' intervenire sulla prima ma non sulla seconda se si tratta di merito valutativo
- Le inferenze tratte dal ruolo di proprietario/custode e dall'interesse esclusivo a sostenere spese per il bene sono legittime come indizi e possono sorreggere una responsabilita' per violazione dei sigilli, salvo prova contraria fondata
- La domanda di dissequestro o atti successivi compatibili con la rimozione dei rifiuti possono indebolire la tesi difensiva che il fatto sia avvenuto in epoca anteriore alla data contestata
- La causa di non punibilita' per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione rigorosa della gravità del fatto e della dosimetria: non e' applicabile se la quantificazione della pena e la gravità ostano alla qualificazione come tenue
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32247/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32249/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32250/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32251/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32253/2024 del 08/08/2024
- Sentenza penale · 8 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 32254/2024 del 08/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →