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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31649/2026 del 20/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi proposti avverso una sentenza di appello che aveva confermato la condanna per ricettazione di beni di provenienza furtiva. I ricorrenti contestavano: 1) la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la recidiva contestata non dovesse incidere sul computo del termine poiché ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti generiche; 2) la valutazione dell'elemento soggettivo, deducendo in sostanza che non fosse stata provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni; 3) il trattamento sanzionatorio, ritenuto ingiustificatamente determinato; 4) per uno dei ricorrenti, anche il mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità della ricettazione ex art. 648, comma 4, c.p., sostenendosi che il fatto fosse di lieve entità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione, affermando che la recidiva ritualmente contestata e applicata continua a spiegare effetto sull'allungamento del termine prescrizionale anche se giudicata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti. Ha inoltre reputato inammissibili le doglianze sulla prova del dolo e sul trattamento sanzionatorio, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al motivo specifico sull'attenuante di lieve entità, lo ha giudicato manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva valorizzato il numero dei motoveicoli ricettati e il loro valore complessivo, incompatibili con la qualificazione del fatto come lieve. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 172, comma 7, c.p.

    La prescrizione non opera nei confronti dei condannati recidivi ex art. 99 c.p. nei casi indicati, anche quando la recidiva sia stata ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva ritualmente contestata e applicata al giudice conserva effetto ai fini dell'allungamento dei termini di prescrizione.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non elide l'efficacia della recidiva ai fini del computo della prescrizione, se la recidiva è stata contestata e applicata.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione è stata ritenuta integrata perché i beni erano di provenienza delittuosa e i ricorrenti ne erano consapevoli.

  • art. 648, comma 4, c.p.

    L'attenuante della lieve entità è esclusa quando la ricettazione riguarda più beni di provenienza furtiva di rilevante valore complessivo.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, la recidiva contestata e applicata al giudice incide sull'allungamento del termine anche se, all'esito del bilanciamento con le attenuanti, sia stata ritenuta subvalente.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove sull'elemento soggettivo sono inammissibili in cassazione quando non si confrontano con la motivazione specifica della sentenza impugnata.
  • Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio non consente una rivalutazione del merito se la motivazione del giudice di appello è congrua e non manifestamente illogica.
  • L'attenuante della lieve entità nella ricettazione richiede una valutazione complessiva del fatto: pluralità dei beni e significativo valore economico possono escluderne il riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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