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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10238/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto: la società appaltatrice aveva chiesto al committente il pagamento di opere contrattuali ed extracontrattuali ultimate per circa 41.300 euro, oltre al 10% del prezzo delle opere appaltate ma non eseguite, invocando la clausola contrattuale di cui all’art. 11 per il recesso esercitato dall’appaltatrice per asserito inadempimento del committente, nonché il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Roma aveva confermato. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile: nel ricorso il ricorrente aveva indicato che la sentenza d’appello gli era stata notificata in data 2.10.2020; tuttavia non ha depositato, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c., la copia notificata della sentenza. Nella memoria ha sostenuto che l’indicazione della notificazione fosse un mero errore materiale e che la sentenza non fosse stata in realtà notificata, ma la Corte ha ritenuto tale correzione inammissibile perché la dichiarazione contenuta nel ricorso è atto processuale formale, non emendabile con memoria, e comunque priva di riscontri documentali tempestivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, nel termine di legge, della copia notificata della sentenza impugnata, nonostante nel ricorso fosse stata affermata l’avvenuta notificazione della decisione d’appello. Ha ritenuto irrilevante la successiva deduzione difensiva di errore materiale, per assenza di prova documentale idonea e perché la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso è emendabile soltanto entro i limiti e con gli strumenti previsti dal codice di rito, non con la memoria. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento di 1.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito della copia della decisione impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta, entro il termine per il deposito del ricorso; la finalità è consentire il controllo della tempestività dell’impugnazione e del rispetto del termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per proporre ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza.

  • art. 372 c.p.c.

    consente, in via estensiva, la produzione separata della copia notificata della sentenza, ma solo entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata del ricorso e per il successivo contraddittorio camerale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta di decisione del ricorrente.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende in ragione della definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata è un atto processuale formale, autonomo rispetto alla volontà soggettiva della parte, e non può essere successivamente neutralizzata con una semplice memoria difensiva.
  • Se il ricorrente allega, espressamente o implicitamente, la notificazione della sentenza, il deposito della copia notificata è necessario ai fini dell’improcedibilità; la Corte deve poter verificare tempestivamente il rispetto del termine breve di impugnazione.
  • L’assenza della copia notificata della sentenza, quando la notificazione sia stata dichiarata nel ricorso, comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, salvo produzione tempestiva della copia con relata nei modi consentiti dal codice di rito.
  • Non è ammissibile rimettere nella disponibilità della parte l’applicazione della sanzione di improcedibilità mediante una successiva correzione difensiva priva di riscontro documentale tempestivo.
  • La funzione dell’art. 369 c.p.c. è pubblicistica: tutela il controllo sul passaggio in giudicato formale della decisione e sulla tempestività dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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