Ordinanza n. 3627/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria, con decorrenza dall’anno scolastico 2023/2024, per specifici indirizzi di istituto tecnico
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha respinto l’istanza di riconoscimento della parità scolastica per tre indirizzi di studio, nonché gli atti presupposti, tra cui la relazione ispettiva, il preavviso di rigetto e ulteriori atti direttoriali. È stata inoltre contestata la nota recante le disposizioni applicative e la scadenza del 31 marzo 2023, nella parte in cui sarebbe stata interpretata nel senso che tutti i requisiti per il riconoscimento dovessero sussistere già alla data di presentazione dell’istanza o alla predetta scadenza. La ricorrente ha dedotto la violazione della legge n. 62/2000, art. 1, comma 4, del d.m. n. 267/2007, artt. 1 e 2, e del d.m. n. 83/2008, artt. 3, 4 e 5, sostenendo che tali disposizioni prevederebbero l’assunzione di determinati impegni entro il 31 marzo e la successiva allegazione della documentazione prescritta. Le domande cautelari, comprese quelle finalizzate all’ammissione degli studenti del quinto anno all’Esame di Stato per l’anno scolastico 2023/2024, sono state respinte dal TAR e le relative decisioni sono state confermate dal Consiglio di Stato. In vista dell’udienza pubblica le parti non hanno depositato aggiornamenti e nessuno è comparso per la ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito il ricorso nel merito né ha assunto una decisione definitiva sulla persistenza dell’interesse alla sua coltivazione. Considerato il tempo trascorso dalla conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 e la necessità di verificare l’utilità attuale del giudizio, ha disposto un incombente istruttorio. L’Ufficio Scolastico Regionale dovrà depositare, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, una relazione dettagliata sull’eventuale successivo riconoscimento della parità scolastica in favore dell’istituto ricorrente e sugli eventuali indirizzi per i quali tale riconoscimento sia stato disposto. Il TAR ha riservato ogni statuizione processuale e di merito e ha rinviato il prosieguo all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2027.
Norme richiamate
Norma invocata dalla ricorrente in relazione ai requisiti e agli impegni necessari per il riconoscimento della parità scolastica; l’ordinanza non ne fornisce un’interpretazione definitiva.
Disposizioni invocate dalla ricorrente con riguardo alla disciplina del riconoscimento della parità scolastica; l’ordinanza non decide la relativa questione interpretativa.
Richiamato in relazione alla documentazione da allegare all’istanza di riconoscimento della parità scolastica.
Norme invocate dalla ricorrente in relazione agli impegni e ai requisiti per il riconoscimento della parità scolastica; nessuna interpretazione definitiva è resa nell’ordinanza.
d.m. 83/2008, allegato 4, paragrafo 3.6
Richiamato dalla ricorrente per la documentazione relativa alla domanda di riconoscimento della parità scolastica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di annullamento, il tempo trascorso può incidere sull’utilità concreta della decisione, il giudice può disporre un incombente istruttorio per verificare la persistenza dell’interesse alla coltivazione del ricorso.
- Ai fini della verifica della persistenza dell’interesse, il giudice può ordinare all’amministrazione di riferire su eventuali provvedimenti successivi riguardanti la medesima posizione sostanziale e sulla loro eventuale estensione a specifici ambiti o indirizzi.
- La disposizione di un incombente istruttorio volto a verificare l’interesse attuale non comporta anticipazione della decisione sulle questioni di rito o di merito, che restano espressamente riservate.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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