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Sentenza

Sentenza n. 694/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione II, 29 marzo 2023, n. 5402/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202304867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione di un cancello in ferro e ripristino della viabilità, fondata sulla natura pubblica e comunale della strada, nonché deliberazione consiliare di inserimento della strada nell'elenco delle strade comunali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale e la deliberazione consiliare. Con il primo motivo deducevano violazione dell'art. 2 del d.lgs. 285/1992, erronea motivazione e alterazione dell'onere probatorio, sostenendo che non fosse provata neppure l'esistenza della strada, potendosi trattare soltanto di sentieri pedonali privati non coincidenti con la viabilità pubblica. Con il secondo motivo negavano, anche nell'ipotesi di esistenza della strada, la sua natura pubblica e contestavano il valore dell'inserimento nell'elenco delle strade comunali, ritenuto strumentale e intervenuto poco prima dell'ordinanza, dopo la revoca di una precedente ingiunzione. Con il terzo motivo censuravano la declaratoria di tardività dell'impugnazione della deliberazione consiliare, sostenendo che l'interesse a ricorrere fosse sorto soltanto con l'ordinanza attuativa; contestavano inoltre la competenza del Comune e la procedura seguita ai sensi dell'art. 2, comma 8, del codice della strada. Con il quarto motivo deducevano la violazione della normativa sui vincoli idrogeologici, paesaggistici e ambientali, nonché dell'art. 6 della l. 241/1990, sostenendo che il ripristino fosse incompatibile con i vincoli gravanti sull'area e che tali vincoli non fossero stati adeguatamente considerati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, riformando però la motivazione del TAR sulla tempestività dell'impugnazione della deliberazione consiliare. Ha ritenuto provata l'esistenza della strada sulla base della corrispondenza tra la mappa catastale del 1950, il catasto pontificio e l'aerofotogrammetria dell'Istituto Geografico Militare del 1984, nella quale era visibile un tracciato collegato alla strada provinciale. Ha confermato che l'inserimento nell'elenco delle strade comunali determina una presunzione di pubblicità, gravando sul privato l'onere di superarla; nel caso concreto la presunzione risultava rafforzata dalla funzione di collegamento tra i campi e la strada provinciale e non era stata adeguatamente smentita. Ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della deliberazione, poiché la lesività si era concretizzata soltanto con l'ordinanza di rimozione del cancello, ma ha respinto nel merito la censura sulla competenza, rilevando che l'art. 7 della l.r. Lazio 72/1980 attribuisce al consiglio comunale la classificazione delle strade comunali. Ha infine confermato che la presenza di vincoli sull'area non impediva il ripristino, ma ne rafforzava la doverosità. Le spese del grado sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 285/1992

    La disposizione è richiamata nel contesto della definizione e classificazione delle strade; l'inserimento della strada nell'elenco comunale costituisce elemento presuntivo della sua natura pubblica, superabile dal privato con prova contraria.

  • art. 2, comma 8, d.lgs. 285/1992

    È richiamato dalla parte per contestare la procedura di classificazione, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva la competenza comunale prevista dalla normativa regionale.

  • art. 7 l.r. Lazio 18 giugno 1980, n. 72

    alla classificazione delle strade comunali si provvede con deliberazione del consiglio comunale

    La norma attribuisce al consiglio comunale la competenza a classificare le strade comunali; pertanto la deliberazione consiliare non è viziata da incompetenza.

  • art. 6 l. 241/1990

    È richiamato con riguardo agli obblighi istruttori e valutativi dell'amministrazione, ma la censura è stata respinta poiché i vincoli presenti sull'area non ostacolavano il ripristino della viabilità.

  • art. 4 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte con il terzo motivo, relativo alla tempestività dell'impugnazione della deliberazione consiliare.

  • art. 29 c.p.a.

    Richiamato nel motivo concernente la tempestività dell'azione di annullamento.

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali dedotte con il terzo motivo.

  • art. 41 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla decorrenza del termine per impugnare la deliberazione consiliare; la lesività è stata ritenuta concretizzata con l'ordinanza attuativa.

  • R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267

    Richiamato con riguardo ai vincoli idrogeologici gravanti sull'area.

  • R.D. 16 maggio 1926, n. 1126

    Richiamato con riguardo alla disciplina dei vincoli idrogeologici.

  • d.lgs. 42/2004

    Richiamato con riguardo ai vincoli paesaggistici presenti sull'area.

  • art. 5 d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357

    Richiamato con riguardo alla disciplina ambientale applicabile all'area vincolata.

Massime di principio

  • L'inserimento di una strada nell'elenco delle strade comunali determina una presunzione di pubblicità della strada stessa; spetta al privato che intenda contestarne la natura pubblica fornire elementi idonei a superare tale presunzione.
  • L'esistenza materiale di una strada può essere desunta dal coordinamento di risultanze catastali storiche e documentazione aerofotogrammetrica, quando tali elementi rappresentino un tracciato coerente e funzionale al collegamento con la viabilità pubblica.
  • L'impugnazione di un atto generale o ricognitivo relativo alla classificazione di una strada è tempestiva quando la lesività concreta dell'atto si manifesta soltanto attraverso il successivo provvedimento applicativo fondato su quella classificazione.
  • La classificazione delle strade comunali spetta al consiglio comunale quando la legislazione regionale attribuisce espressamente tale competenza all'organo consiliare; non sussiste, in tal caso, incompetenza comunale derivante dalla disciplina generale invocata dal privato.
  • La presenza di vincoli paesaggistici, idrogeologici o ambientali sull'area non esclude di per sé l'adozione e l'esecuzione di un ordine di ripristino della viabilità pubblica; anzi, secondo le circostanze, tali vincoli possono rafforzare l'esigenza di ripristinare la situazione conforme.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniRegolamenti e atti amministrativi generaliTermini e notificazione del ricorso
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàIncompetenzaDifetto di istruttoria

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