Sentenza n. 1719/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4424/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 04.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 23413/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 24.06.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4424/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per due annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica del docente, per complessivi 1.000 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 24 giugno 2025 e l'amministrazione non aveva proposto impugnazione né dato prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la propria competenza in sede di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con obbligo di depositare la documentazione comprovante l'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia del Ministero. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, senza che l'insufficienza dello stanziamento o la mancanza di cassa possano impedire l'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata fissata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penalità eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure di coercizione indiretta, tra cui la penalità di mora prevista dal comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza differita e tetto massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora è stata ricondotta alla funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 112, comma 2, c.p.a.
La norma individua i provvedimenti suscettibili di ottemperanza e, in particolare, le sentenze del giudice ordinario passate in giudicato rispetto alle quali l'amministrazione deve conformarsi al decisum.
art. 1, l. n. 107/2015
È la disposizione istitutiva del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel giudicato da eseguire anche in relazione ai contratti a tempo determinato della ricorrente.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non si sia conformata al decisum.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro il termine assegnato dal giudice; la nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile per assicurare l'effettività della tutela in caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di regola, un impedimento legittimo all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo proporzionato e non manifestamente iniquo, così da incentivare l'adempimento senza trasformarsi in una sproporzionata locupletazione del creditore; è pertanto ammissibile parametrarla agli interessi legali e fissare un tetto massimo rapportato all'importo dovuto.
- L'insediamento del commissario ad acta non priva automaticamente l'amministrazione del potere di adempiere: fino all'esecuzione commissariale può configurarsi un esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione e del commissario, sicché la penalità può cessare con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione anche successivo all'insediamento del commissario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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