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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17226/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Napoletano ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Salerno che aveva rigettato la sua istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p., chiedendo la riforma perché, a suo dire, la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che egli avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento instaurato a suo carico. Il ricorso denunciava violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.) con riferimento agli artt. 629-bis e 420-bis c.p.p., e censurava la motivazione come contraddittoria e insufficiente rispetto alla prova della conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che, alla luce della riforma introdotta dal d.lgs. 10.10.2022, n.150 (art. 37), l'istante ha l'onere di provare che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui all'art. 420-bis e che non abbia potuto proporre impugnazione senza sua colpa, salvo il caso in cui risulti che aveva effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della sentenza. La Corte ha ritenuto che Napoletano non abbia fornito la prova del mancato ritiro del plico postale e che, anzi, elementi processuali (notifica perfezionata per giacenza, mancata trasmissione del plico da parte del PM, partecipazione del difensore d'ufficio alle udienze e richiesta dell'esame dell'imputato concordata con il difensore) indicano l'effettiva conoscenza del processo da parte del ricorrente. Conseguentemente l'istanza di rescissione è stata dichiarata infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629-bis c.p.p.

    la rescissione del giudicato è ammessa solo nel caso in cui il condannato nei cui confronti si sia proceduto in assenza "provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall'art. 420 bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini, senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza"

    La Corte applica la formulazione post-riforma: l'onere probatorio grava sul richiedente e richiede dimostrazione sia dell'assenza di presupposti per la dichiarazione di assenza (art.420-bis) sia dell'impossibilità di impugnare senza colpa; il rimedio è precluso se risulti che l'imputato aveva effettiva conoscenza del processo.

  • d.lgs. 10.10.2022, n. 150 (art. 37)

    Riferimento alla c.d. riforma Cartabia che ha modificato art. 629-bis; la modificazione è stata ritenuta applicabile ratione temporis al caso concreto.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Norma sui presupposti della dichiarazione di assenza; la Corte richiede che il ricorrente provi che la dichiarazione di assenza sia avvenuta in mancanza di tali presupposti.

  • art. 415-bis c.p.p.

    Norma relativa alla comunicazione dell'avviso di citazione: la notifica dell'avviso e del decreto di citazione mediante raccomandata e deposito postale è rilevante per valutare la conoscenza del processo, ma la semplice spedizione non basta senza prova dell'avvenuto ritiro o della ricezione dell'atto.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese dell'istanza rigettata.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Fondamento formale del motivo di cassazione (violazione di legge e insufficiente motivazione) con riferimento ai punti di legge sopra citati; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

Massime di principio

  • L'istanza di rescissione del giudicato per giudizio in assenza è ammessa solo se il condannato dimostra che la dichiarazione di assenza è stata illegittima secondo art. 420-bis e che non ha potuto impugnare la sentenza senza sua colpa; il rimedio è escluso se risulta che egli aveva effettiva conoscenza del processo prima della sentenza.
  • L'onere della prova grava sul richiedente: in caso di notificazioni a mezzo posta è determinante l'attestazione dell'avvenuto ritiro dell'atto (o, viceversa, della mancata trasmissione del plico da parte dell'organo notificante), e si può inferire il ritiro anche dall'assenza della restituzione del plico al mittente.
  • La nomina di un difensore d'ufficio o l'elezione di domicilio presso il difensore non sono di per sé prova dell'effettiva conoscenza del procedimento; è necessario accertare l'esistenza di un effettivo rapporto professionale e la concreta comunicazione fra difensore e assistito.
  • La partecipazione attiva del difensore (presenti alle udienze, richieste difensive concordate, richiesta dell'esame dell'imputato) può costituire indizio forte dell'effettiva conoscenza dell'imputato della pendenza del processo, specie se l'imputato non fornisce documentazione contraria (es. attestazioni postali).
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è opportuno produrre prove documentali: attestazioni dell'ufficio postale relative al ritiro o alla mancata trasmissione del plico, dichiarazioni sul rapporto con il difensore (evidenze di mancati contatti), e ogni elemento che dimostri l'impossibilità di proporre impugnazione senza colpa.

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