Cassazione Penale, Sentenza n. 17206/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (sentenza Corte d'appello Palermo 05/04/2024) deducendo: 1) che il fatto dovesse essere qualificato come furto tentato e non consumato, poiché era stato sorpreso mentre smontava i pannelli nelle aree condominiali e non avrebbe acquisito il pieno ed autonomo potere di disposizione; 2) che fosse stata omessa o apparente la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive per le pene detentive brevi (richiamando l'art.20 c.p.), con violazione della ratio della riforma (d.lgs. 10/10/2022 n.150) e degli obblighi motivazionali indicati dalla giurisprudenza della Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo ha dichiarato l'infondatezza: alla luce della giurisprudenza, il furto si è ritenuto consumato, poiché il ricorrente ha smontato i pannelli, li ha gettati a terra e passati a un altro soggetto, producendo effettivo e concreto esercizio di signoria sulla cosa. Sul secondo motivo ha accolto il ricorso: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di pene sostitutive, limitandosi a formule generiche richiamanti la personalità e le condizioni sociali del reo e la minima entità della pena. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo; il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Individua i criteri di determinazione della pena (circostanze del fatto, personalità del reo, grado di colpa, finalità di prevenzione, ecc.) che il giudice deve valutare nell'applicare pene sostitutive; il giudice di merito è vincolato a motivare l'adozione o il rifiuto delle misure sostitutive alla luce di questi criteri.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia")
Ha modificato la disciplina delle pene sostitutive per le pene detentive brevi richiamando l'applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.; ha ampliato l'ambito di discrezionalità motivata del giudice ma richiede un'adeguata motivazione sul punto.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
Richiamato nella disciplina delle pene sostitutive: il rinvio ai criteri generali dell'art.133 c.p. come parametro per valutare l'opportunità di sostituire pene detentive brevi.
art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689
Stabilisce le condizioni ostative all'applicazione di misure alternative; secondo la Cassazione tali condizioni ostative riguardano circostanze attinenti al reato e non comprendono i precedenti penali del reo, perciò il mero richiamo a pregressi precedenti non può di per sé escludere le pene sostitutive.
art. 20 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla sostituzione delle pene; la Corte ha però esaminato la questione alla luce dei richiamati articoli e della riforma, ritenendo che il rigetto debba essere motivato secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.
Massime di principio
- Consumo vs tentativo nel furto: valutare il contesto e la presenza di strumenti di sorveglianza. Se il bene è sotto continua vigilanza occorre che l'autore eluda tale controllo per ritenere consumato il furto; se non vi è vigilanza diretta, atti idonei e concreti di impossessamento (es. smontare, riporre o trasferire il bene, passarlo ad altro soggetto) possono integrare la consumazione anche se il reo è ancora sul luogo.
- Elementi probatori rilevanti per la consumazione: azioni che manifestino un autonomo potere di disposizione (smontare componenti, riporre in contenitori, consegnare a terzi, spostare oltre recinzione) e il rinvenimento degli oggetti in aree esterne supportano la consumazione.
- Pene sostitutive dopo la riforma Cartabia: il giudice ha discrezionalità ma deve motivare adeguatamente secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.; il rigetto non può basarsi solo sui precedenti penali del reo. Le condizioni ostative previste dall'art.59 l.689/1981 si riferiscono al fatto reato e non ai precedenti.
- Richiesta di pene sostitutive: il difensore deve sollecitare una motivazione puntuale su ciascun criterio dell'art.133 c.p. (personalità, gravità, esigenze di tutela sociale, provocazione di ravvedimento, ecc.); la mancanza di motivazione sufficiente può determinare l'annullamento e il rinvio della sentenza.
- Effetto pratico della Cassazione: decisioni che accertano errori motivazionali sulle misure alternative vengono di frequente annullate solo nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviate per un nuovo esame da diverso collegio, lasciando impregiudicata la valutazione sul merito del fatto quando questa sia stata ritenuta corretta.
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