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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17206/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto (sentenza Corte d'appello Palermo 05/04/2024) deducendo: 1) che il fatto dovesse essere qualificato come furto tentato e non consumato, poiché era stato sorpreso mentre smontava i pannelli nelle aree condominiali e non avrebbe acquisito il pieno ed autonomo potere di disposizione; 2) che fosse stata omessa o apparente la motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione delle pene sostitutive per le pene detentive brevi (richiamando l'art.20 c.p.), con violazione della ratio della riforma (d.lgs. 10/10/2022 n.150) e degli obblighi motivazionali indicati dalla giurisprudenza della Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Sul primo motivo ha dichiarato l'infondatezza: alla luce della giurisprudenza, il furto si è ritenuto consumato, poiché il ricorrente ha smontato i pannelli, li ha gettati a terra e passati a un altro soggetto, producendo effettivo e concreto esercizio di signoria sulla cosa. Sul secondo motivo ha accolto il ricorso: la Corte territoriale non ha adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di pene sostitutive, limitandosi a formule generiche richiamanti la personalità e le condizioni sociali del reo e la minima entità della pena. Pertanto la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo; il resto del ricorso è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Individua i criteri di determinazione della pena (circostanze del fatto, personalità del reo, grado di colpa, finalità di prevenzione, ecc.) che il giudice deve valutare nell'applicare pene sostitutive; il giudice di merito è vincolato a motivare l'adozione o il rifiuto delle misure sostitutive alla luce di questi criteri.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia")

    Ha modificato la disciplina delle pene sostitutive per le pene detentive brevi richiamando l'applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p.; ha ampliato l'ambito di discrezionalità motivata del giudice ma richiede un'adeguata motivazione sul punto.

  • art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Richiamato nella disciplina delle pene sostitutive: il rinvio ai criteri generali dell'art.133 c.p. come parametro per valutare l'opportunità di sostituire pene detentive brevi.

  • art. 59 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Stabilisce le condizioni ostative all'applicazione di misure alternative; secondo la Cassazione tali condizioni ostative riguardano circostanze attinenti al reato e non comprendono i precedenti penali del reo, perciò il mero richiamo a pregressi precedenti non può di per sé escludere le pene sostitutive.

  • art. 20 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla sostituzione delle pene; la Corte ha però esaminato la questione alla luce dei richiamati articoli e della riforma, ritenendo che il rigetto debba essere motivato secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.

Massime di principio

  • Consumo vs tentativo nel furto: valutare il contesto e la presenza di strumenti di sorveglianza. Se il bene è sotto continua vigilanza occorre che l'autore eluda tale controllo per ritenere consumato il furto; se non vi è vigilanza diretta, atti idonei e concreti di impossessamento (es. smontare, riporre o trasferire il bene, passarlo ad altro soggetto) possono integrare la consumazione anche se il reo è ancora sul luogo.
  • Elementi probatori rilevanti per la consumazione: azioni che manifestino un autonomo potere di disposizione (smontare componenti, riporre in contenitori, consegnare a terzi, spostare oltre recinzione) e il rinvenimento degli oggetti in aree esterne supportano la consumazione.
  • Pene sostitutive dopo la riforma Cartabia: il giudice ha discrezionalità ma deve motivare adeguatamente secondo i criteri di cui all'art.133 c.p.; il rigetto non può basarsi solo sui precedenti penali del reo. Le condizioni ostative previste dall'art.59 l.689/1981 si riferiscono al fatto reato e non ai precedenti.
  • Richiesta di pene sostitutive: il difensore deve sollecitare una motivazione puntuale su ciascun criterio dell'art.133 c.p. (personalità, gravità, esigenze di tutela sociale, provocazione di ravvedimento, ecc.); la mancanza di motivazione sufficiente può determinare l'annullamento e il rinvio della sentenza.
  • Effetto pratico della Cassazione: decisioni che accertano errori motivazionali sulle misure alternative vengono di frequente annullate solo nella parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviate per un nuovo esame da diverso collegio, lasciando impregiudicata la valutazione sul merito del fatto quando questa sia stata ritenuta corretta.

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