Cassazione Penale, Sentenza n. 33387/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputati)
La controversia
Il procedimento riguardava tre imputati, ai quali erano contestati, in sintesi, un delitto di falsità ideologica in certificati ex art. 481 c.p. e plurimi delitti di truffa aggravata, anche in forma continuata e in concorso, connessi alla certificazione di crediti d’imposta e a lavori di riqualificazione della facciata di un condominio che, secondo l’imputazione, non sarebbero stati effettivamente iniziati o eseguiti. Il Tribunale di Napoli, con sentenza ex art. 554-ter c.p.p. del 2 dicembre 2025, dichiarava non doversi procedere per insussistenza dei fatti nei confronti degli imputati. La parte civile proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Sosteneva che il giudice dell’udienza predibattimentale fosse entrato nel merito della vicenda, anziché limitarsi a una prognosi di futura non punibilità, e che non fosse comprensibile il percorso motivazionale seguito, in particolare quanto all’esclusione del dolo. Deduceva inoltre l’omessa pronuncia sulle statuizioni civili, ritenendo tale omissione lesiva del diritto di difesa della parte civile e sostenendo che le statuizioni civili sarebbero state necessarie in caso di decisione di merito. Chiedeva quindi l’annullamento con rinvio della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in via preliminare e assorbente, che l’art. 554-quater c.p.p. non attribuisce alla parte civile la legittimazione a proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale. La stessa disposizione riconosce alla persona offesa l’appello soltanto nei casi previsti dall’art. 552, comma 3, c.p.p., cioè in caso di omessa notifica nei termini del decreto di citazione, circostanza non ricorrente. Inoltre, il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello è previsto soltanto per l’imputato e per il procuratore generale, nei limiti dei motivi indicati dall’art. 606, lett. a), b) e c), c.p.p. La Corte ha escluso che la parte civile potesse proporre direttamente ricorso per cassazione, poiché tale possibilità non è prevista dal sistema e contrasta con l’art. 568, comma 3, c.p.p., secondo cui il diritto di impugnazione spetta soltanto ai soggetti ai quali la legge lo conferisce espressamente. Ha inoltre rilevato il difetto di interesse concreto, osservando che la sentenza predibattimentale è priva di efficacia di giudicato nel giudizio civile eventualmente promosso, poiché l’art. 652 c.p.p. attribuisce tale efficacia soltanto alle sentenze pronunciate in seguito a dibattimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 554-ter c.p.p.
sentenza emessa all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale
La sentenza predibattimentale di non luogo a procedere si colloca in una fase espressamente distinta dal dibattimento.
art. 554-quater c.p.p.
la persona offesa può proporre appello nei soli casi previsti dall’art. 552, comma 3
La disciplina limita i soggetti legittimati a impugnare la sentenza predibattimentale e non attribuisce alla parte civile la legittimazione all’impugnazione ordinaria; il ricorso per cassazione contro la decisione pronunciata in appello è previsto soltanto per l’imputato e il procuratore generale.
art. 552, comma 3, c.p.p.
omessa notifica nei termini di legge del decreto di citazione
Individua l’unico caso, richiamato dall’art. 554-quater c.p.p., in cui la persona offesa può proporre appello contro la sentenza predibattimentale; tale situazione non ricorreva nel caso esaminato.
art. 568, comma 3, c.p.p.
il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce
La norma impedisce di riconoscere alla parte civile un potere di ricorso per cassazione non previsto espressamente dalla legge.
art. 568, comma 4, c.p.p.
per proporre impugnazione è necessario avervi interesse
La Corte ha rilevato anche la non comprovata sussistenza di un interesse concreto della parte civile, in ragione dell’assenza di efficacia di giudicato della sentenza nel giudizio civile.
art. 652 c.p.p.
sentenze pronunciate in seguito a dibattimento
L’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile è collegata alle sentenze pronunciate dopo il dibattimento; tale efficacia non è stata riconosciuta alla sentenza predibattimentale ex art. 554-ter c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
violazione di legge e vizi di motivazione
I motivi dedotti dalla parte civile non sono stati esaminati nel merito, perché il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di legittimazione.
art. 616 c.p.p.
pagamento delle spese processuali e versamento di una somma alla Cassa delle ammende
L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La parte civile non è legittimata a proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere emessa all’esito dell’udienza di comparizione predibattimentale, salvo i limitati casi espressamente previsti dalla disciplina applicabile alla persona offesa, tra i quali rientra l’omessa notifica nei termini del decreto di citazione.
- La parte civile non può aggirare i limiti normativi proponendo direttamente ricorso per cassazione contro una sentenza predibattimentale di non luogo a procedere, poiché il diritto di impugnazione spetta esclusivamente ai soggetti ai quali la legge lo conferisce espressamente.
- Il difetto di legittimazione all’impugnazione determina l’inammissibilità del ricorso e assorbe l’esame delle censure relative alla motivazione, alla valutazione del dolo e all’omessa pronuncia sulle statuizioni civili.
- La sentenza di non luogo a procedere emessa in fase predibattimentale non è assimilabile a una sentenza pronunciata in seguito a dibattimento ai fini dell’efficacia di giudicato nel giudizio civile prevista dall’art. 652 c.p.p.; pertanto, la parte civile deve dimostrare comunque un interesse concreto e attuale all’impugnazione.
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