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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23063/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione del decreto della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato il rigetto della richiesta di sequestro di prevenzione nei confronti delle società, degli immobili e dei beni mobili registrati nella disponibilità di Giuseppe Parisi. Il ricorso deduce violazione di norme processuali e sostanziali per errata perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto: la Corte territoriale non avrebbe considerato condanne e risultanze (tra cui plurime condotte di spaccio del 2012-2013 e accertamenti tecnici che indicano attività illecita di smaltimento rifiuti iniziata già nel 2004-2005) rilevanti ai fini della determinazione dell'arco temporale della pericolosità e della correlazione temporale tra acquisizioni patrimoniali e manifestazioni di pericolosità

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione; ha ritenuto la motivazione del decreto impugnato meramente apparente per omissione di valutazione di elementi potenzialmente decisivi (condanne 2012-2013 e risultanze tecniche che prospettano un inizio dell'attività illecita anteriore rispetto alla data di accertamento). Ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio, con l'indicazione di rivalutare la finestra temporale di pericolosità del Parisi, tenendo conto delle condanne e valutando la possibile retrodatazione della pericolosità qualificata se gli elementi indiziari risultino seri, precisi e individualizzanti

Norme richiamate

  • art. 125, comma 1, cod. proc. pen.

    norma processuale citata come parametro di correttezza nella motivazione e nelle decisioni del giudice in ordine al provvedimento impugnato; la Corte valuta la presenza di motivazione non apparente ai sensi del diritto di legittimità

  • art. 1, comma 1, lett. b) e c) d.lgs. n. 159/2011

    definiscono le categorie di pericolosità sociale (generica e qualificata) rilevanti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale; la corretta individuazione dell'arco temporale di pericolosità è centrale per la confisca di prevenzione

  • art. 4, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 159/2011

    riferimento alle fattispecie incriminatrici che possono giustificare pericolosità qualificata; utilizzata per inquadrare la condotta (es. traffico di stupefacenti) ai fini della perimetrazione temporale

  • art. 24 d.lgs. n. 159/2011

    norma richiamata in relazione alle misure patrimoniali (sequestro/confisca) nel procedimento di prevenzione; il rispetto dei parametri temporali di pericolosità influisce sull'applicabilità della misura

  • art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011

    stabilisce che il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, limitando il sindacato di merito sulla motivazione ai soli casi di motivazione inesistente o meramente apparente

  • art. 27, comma 2 d.lgs. n. 159/2011

    richiama l'ambito delle impugnazioni dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'art. 10; conferma i limiti del sindacato di legittimità

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    menzionato per chiarire i limiti del sindacato di cassazione in tema di motivazione; l'illogicità manifesta è esclusa quale motivo autonomo se non si pone come motivazione inesistente o meramente apparente

  • art. 192 cod. proc. pen.

    riferimento al grado di prova richiesto in sede penale; la Corte sottolinea che nel procedimento di prevenzione la prova indiziaria non deve rispettare i medesimi requisiti prescritti dall'art. 192

  • art. 29 d.lgs. n. 159/2011

    afferma l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, consentendo al giudice della prevenzione di utilizzare anche elementi indiziari per delimitare la pericolosità

  • art. 18 d.lgs. n. 159/2011

    citato nella giurisprudenza richiamata (Oleszewska) relativamente alla confisca disposta nei confronti degli eredi e ai criteri di riconducibilità dei beni ai proventi illeciti; segnala che beni acquistati successivamente possono essere confiscati se dimostrato il reinvestimento

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    citato nel dibattito giurisprudenziale circa l'effetto di una sentenza di assoluzione sul procedimento di prevenzione: in alcuni orientamenti un'assoluzione può non precludere l'uso di fatti ben delineati come elementi indiziari nel procedimento di prevenzione

  • art. 452‑quarterdecies cod. pen.

    reato (attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) per il quale il Parisi è stato condannato; la sentenza penale e gli accertamenti tecnici collegati sono utilizzati come elementi indiziari per perimetrare la pericolosità qualificata

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione la pericolosità sociale funge anche da "misura temporale": soltanto i beni acquisiti nell'arco temporale di manifestazione della pericolosità sono, di regola, suscettibili di ablazione, salvo prova contraria del proposto sulle risorse preesistenti
  • Per la pericolosità qualificata il giudice può individuare un arco temporale che coincide con l'intero percorso esistenziale o, se possibile, determinarne momento iniziale e finale; ove si possano individuare start/stop, la confisca riguarderà i beni acquistati in quel periodo
  • Il giudice della prevenzione può utilizzare elementi indiziari, anche provenienti da procedimenti penali non definitivi, purché tali indizi presentino connotati di serietà, precisione e individualizzazione; la prova indiziaria nel procedimento di prevenzione non richiede il medesimo livello di certezza del processo penale
  • Una sentenza penale di condanna è pienamente utilizzabile per perimetrarne la pericolosità; quando la sentenza penale evidenzia che l'attività illecita ha avuto inizio anteriormente alla data di accertamento, il giudice della prevenzione può retrodatare la pericolosità qualificata
  • In presenza di acquisti successivi alla cessazione apparente dell'attività illecita, la confisca può comunque essere legittima se sussiste una pluralità di indici forti che dimostrino la diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dai proventi illeciti
  • Ai fini della cassazione nei procedimenti di prevenzione il sindacato è limitato a violazioni di legge e a casi di motivazione inesistente o meramente apparente; l'omissione di valutare un elemento potenzialmente decisivo integra motivo di annullamento e rinvio

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